Scure della Finanziaria sulla Provincia di Isernia: nel 2012 competenze e personale trasferito ai Comuni e organi elettivi azzerati

La Finanziaria* varata ieri dal Governo Monti ha sancito, anche se non formalmente (per la loro eliminazione occorre un procedimento di revisione costituzionale) la fine delle Province e, quindi, anche di quella di Isernia. L’ente, in sostanza, diventa più che altro un ente consultivo e di raccordo senza, però, poteri effettivi. Iniziamo subito con l’esaminare le competenze assegnate alle Province alle quali “spettano – si legge nel decreto legge – esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni”. La Giunta Provinciale è stata abolita. Il numero dei componenti il Consiglio provinciale scende, inoltre, a “non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione – si legge ancora nel testo della Finanziaria – sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica”. Le funzioni delle Province dovranno essere trasferite ai Comuni dalle Regioni “entro – sottolinea il decreto –  il 30 aprile 2012, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato”. I dipendenti: “le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite. Con legge dello Stato  e’stabilito il termine  decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono”. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza di spesa”. Insomma, se questa parte del decreto non verrà modificato per le Province questa volta sarà davvero la fine.

* N.B. Questa versione della Finanziaria non e’ quella definitiva e pertanto puo’ essere soggetta a variazioni rispetto al testo ufficiale che sara’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.