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Sanità sempre più nel caos. Coromano, legale di Percopo: “Ruta può solo rivolgersi al Tar”

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Confusione ai vertici dell’Asrem, con un guerra giudiziaria che sembra non avere fine. Parla il difensore dell’ex direttore generale 

CAMPOBASSO. “L’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato sulla istanza di revoca – che come legali del dott. Angelo Percopo abbiamo ritenuto di dover depositare nella mattina di oggi per fugare ogni dubbio sulla efficacia e la natura del provvedimento del Commissario ad acta e per evitare che ci potessero essere ulteriori confusioni e disservizi nella gestione dell’azienda – definisce inequivocabilmente la vicenda. Avevamo già detto che il dott. Ruta non poteva essere reintegrato nelle funzioni in quanto il nuovo decreto del Commissario Frattura è un provvedimento autonomo la cui efficacia non è travolta dal decreto cautelare del Consiglio di Stato, con la conseguenza che lo stesso fa cessare il rapporto con Ruta (per mancanza di vincolo fiduciario) e mantiene nelle funzioni di D.G. della ASREM il dott. Percopo sino alla individuazione (tramite procedura selettiva) di un nuovo Direttore (ovvero di un nuovo soggetto attuatore), fermo restando l’attivazione della procedura di decadenza del D.G. per gli addebiti contestati”. 

E’ quanto si legge nella nota inviata alla stampa dall’avvocato Michele Coromano. 

“Oggi il Consiglio di Stato con il nuovo decreto n. 3377/2013, con cui dichiara il non luogo a procedere sulla istanza di revoca, conferma appieno la nostra tesi – senza che vi sia neppure la possibilità di una diversa interpretazione – laddove evidenzia che “il nuovo decreto commissariale appare estraneo alla sequenza degli atti del presente processo (ricorso, ordinanza TAR, appello, decreto cautelare), nel senso che non ritrae la sua legittimità né la sua efficacia dagli atti stessi né basa su di essi la propria motivazione; in altre parole, nella misura in cui il nuovo decreto commissariale produce effetti (il che è contestato dall’appellante Ruta) essi si producono indipendentemente da ciò che è stato deciso e sarà deciso nel presente processo; che d’altra parte ogni questione relativa alla corretta interpretazione ed applicazione del nuovo decreto commissariale, alla sua validità, alla sua efficacia, etc., non può essere discussa in questa sede, esulando dalla materia del contendere; che in questa situazione si deve conclusivamente ritenere che non vi sia luogo a provvedere sull’istanza di revoca del decreto cautelare n. 3215, restando salve ed impregiudicate (per le ragioni testé indicate) tutte le questioni relative agli effetti del nuovo provvedimento commissariale”.

“A fronte di ciò,- conclude Coromano – se il dott. Ruta ritiene di avere ancora “diritto” ad essere reintegrato, non gli resta altro da fare che impugnare innanzi al TAR Molise il decreto del Commissario ad acta”. 

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