I giudici di Palazzo Spada respingono le due istanze cautelari di sospensiva promosse dalla società di Camillo Colella avverso le sentenze del Tar che stabilivano la nullità delle determine di captazione rilasciate dalla Regione Molise
ROMA. Sono state rigettate entrambe le istanze cautelari di sospensiva promosse dalla Castellina spa avverso le sentenze del Tar Molise che stabilivano l’illegittimità delle determine della Regione Molise per l’estrazione dell’acqua minerale. Lo ha stabilito nel primo pomeriggio di oggi la Sezione V del Consiglio di Stato, che ieri si era riservato sulla decisione. La sentenze succitate scaturivano da due ricorsi al Tar, uno da parte del Comune di Castelpizzuto, assistito dagli avvocati Gianni Perrotta e Michele Coromano, e l’altro da parte di alcuni proprietari dei terreni interessati dalle concessioni, difesi dal legale Salvatore Di Pardo. Entrambe, dunque, “sono state confermate, sposando in pieno la linea difensiva del Comune e dei proprietari. La Castellina, ad oggi, non può prelevare nemmeno un litro d’acqua minerale”, ha commentato con grande orgoglio l’avvocato Perrotta.

Lo scorso 24 luglio i magistrati del Tar Molise, Goffredo Ziccardi, Rita Tricarico e Luca Monteferrante, avevano dichiarato ‘nulli’ alcuni provvedimenti con cui la Regione Molise aveva consentito all’azienda del re delle acque minerali, Camillo Colella, la captazione di acqua dalle sorgenti di località ‘Folgara’ in un’area di 50 ettari. Lasciando di fatto la Castellina senza concessioni. La vicenda è complessa. A Castelpizzuto, località di imbottigliamento della Castellina, esistono tre sorgenti, tecnicamente denominate “S1”, “S2” e “S3”. La prima era stata assegnata alla nota società per la captazione dell’acqua ai fini commerciali; mentre la seconda veniva utilizzata da decenni dal Comune per l’approvvigionamento idrico. Dal 1998, la Regione avrebbe concesso alla Castellina la captazione anche dalla sorgente “S2” e il sindaco allora in carica avrebbe indicato nella terza sorgente l’allaccio per l’acquedotto comunale. Tuttavia, una determinazione del 22 marzo 2010 del direttore della Direzione generale II della Regione Molise ha concesso alla società di imbottigliamento il nulla osta allo sfruttamento della sorgente “S1” e in un’area di 50 ettari. Area talmente vasta da ospitare in verità tutte le sorgenti, compresa quella che alimenta l’acquedotto municipale, e addirittura il fiume Lorda. Dunque, la Regione avrebbe emesso un provvedimento basandosi sull’erronea convinzione che la zona fosse interamente ‘gestita’ dalla Castellina e che non esistesse in loco l’acquedotto comunale. Nella sentenza del Tar Molise viene evidenziato, in accoglimento delle ragioni dei ricorrenti, che la Regione avrebbe dovuto approfondire le proprie indagini prima di rilasciare il nulla osta in favore di Castellina, dal momento che “nei documenti ufficiali dell’Arpa Molise, in cui risultano censiti gli acquedotti comunali e nello stesso Piano d’Ambito territoriale, per il Comune di Castelpizzuto risulta l’acquedotto Folgara.

In secondo luogo – prosegue la sentenza dei giudici di Campobasso – è la stessa Regione Molise, con nota protocollo 26002/11 del 24 ottobre 2011, a riconoscere che sono stati erogati fondi Fas per l’ammodernamento della rete idrica, con interventi relativi all’acquedotto comunale alimentato dalla sorgente Folgara”. Dunque, la Regione non poteva non sapere. O meglio, ha commesso carenze istruttorie dalle quali consegue l’annullamento degli atti amministrativi, confermato anche dal Consiglio di Stato. La Castellina, nell’annunciare il ricorso a Palazzo Spada, sostenne che la sentenza del Tar Molise “si riferisce ad una sorgente, denominata S1, che non viene attualmente utilizzata dalla società. L’autorizzazione al prelievo dalla sorgente denominata S1 era stata richiesta da Castellina e autorizzata da una determina ufficiale della Regione Molise. Il Tar ha annullato quella determina, ma la sorgente in questione non è attualmente utilizzata dall’azienda, che sta invece impiegando la sorgente originaria, denominata S2”.