Turismo sicuro, ecco come evitare delusioni

CAMPOBASSO. Anche quest’anno, l’Associazione per i diritti e l’orientamento dei consumatori (Adoc) detta i consigli per trascorrere una vacanza perfetta e stila il vademecum per richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti durante il periodo di ferie. Prima di acquistare, ogni cliente ha il diritto di ricevere una copia scritta del contratto offerto, con su indicate le generalità del venditore, le caratteristiche del viaggi, il prezzo comprensivo di tasse e oneri, i termini per la revisione del prezzo, eventuali quote d’acconto e termine ultimo per il saldo, le assicurazioni comprese nel prezzo, nome e categoria strutture ricettive, termini per recessi e reclami.
Le eventuali modifiche al prezzo vanno applicate solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche, quali variazione costi di trasporto, carburante, tassi di cambio, diritti e/o tasse. La regola è che queste variazioni non possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza e non possono superare il 10% del prezzo originariamente pattuito.

Se dovesse risultare necessaria una modifica di uno o più elementi del contratto, esempio la struttura ricettiva, il venditore deve immediatamente avvisare il consumatore, che potrà: accettare i cambiamenti, recedere senza penale con diritto al rimborso dell’importo versato o accettare un pacchetto alternativo. La comunicazione deve pervenire al venditore entro 2 giorni dalla comunicazione di variazione del programma.
In caso di disservizi o disagi il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito. Le richieste di rimborso sono possibili per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all’agenzia, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando tutta la documentazione utile: depliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze, ecc. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al giudice di pace. Con la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet) e l’Associazione tour operator di Confindustria (Astoi) esistono accordi per la conciliazione in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all’Adoc per ottenere maggiori informazioni.
Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, innanzitutto occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l’apposito modulo Pir (Property irregularity report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio relazioni clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato. Se vi viene riconsegnato in ritardo, inviate ad ogni modo una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute per il bagaglio riconsegnato in ritardo. Tale richiesta fa fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio. Se invece il vostro bagaglio risulta danneggiato la richiesta di risarcimento va presentata: entro 7 giorni dalla data di apertura del Pir in caso di danneggiamento e manomissione evidente; entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta.

Per quanto riguarda l’entità del risarcimento occorre distinguere tra le compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 Dsp (Diritti speciali di prelievo), pari a circa 1.164 euro per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo, l’entità del risarcimento è limitata a 17 Dsp, pari a circa 19 euro per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta ‘dichiarazione di valore’ e previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.
Per qualunque domanda sull’argomento o chiarimento, l’Adoc Molise invita tutti i cittadini a recarsi presso la sede regionale dell’Associazione – Campobasso, via Conte Verde n. 3 o telefonare al numero Adoc Molise 0874.413052.