ISERNIA. Mai più contratti a tempo determinato, oltre i 36 mesi, nel mondo della scuola. Primi effetti tangibili dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso novembre, che aveva decretato la illegittimità dei contratti di lavoro plurimi a tempo determinato, di cui soprattutto la scuola aveva fatto abuso.

Ebbene in tale ambito, lo studio legale Carlo Izzi di Isernia, specializzato in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, ha ottenuto una impostante vittoria. Infatti, il tribunale di Roma, con sentenza del 29 gennaio scorso, ha accolto le censure mosse da una docente di scuola primaria della regione Molise. Il giudice del lavoro ha pertanto stabilito la illegittimità di tali contratti a tempo, riconoscendo il risarcimento del danno subito oltre alla discriminazione e condannando il ministero dell’Istruzione a pagare un ingente risarcimento.

Nei fatti la ricorrente, inserita nella graduatoria a esaurimento in qualità di docente di scuola primaria e dunque fornita dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscriveva con l’amministrazione scolastica ben nove contratti di lavoro a tempo determinato reiterati nel tempo e senza soluzione di continuità. Per queste ragioni la stessa, nell’anno 2012, adiva le vie legali, chiedendo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, oltre al risarcimento del danno subito e alla regolarizzazione retributiva, contributiva e previdenziale. Nonostante nelle more del giudizio la medesima dipendente venisse immessa in ruolo, il giudice del lavoro comunque ne riconosceva le ulteriori censure addotte. Sottolineando che la specifica normativa dettata per la scuola in deroga alle regole generali stabilite dal Decreto legislativo n. 368/01 viola le norme dell’ordinamento europeo, così come interpretate dalla Corte di Giustizia. Pertanto, va disapplicata da parte del giudice nazionale, ritenendo che anche al settore della scuola e, quindi, al caso di specie, debba essere applicato l’articolo 5, comma 4 bis del Decreto legislativo succitato, che vieta la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per più di 36 mesi. Quanto ai danni e alle somme riconosciute nella sentenza, l’insegnante ha avuto diritto al cosiddetto danno sanzione, che il giudice ha ritenuto equo liquidare nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi legali. Ottenuto anche il riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso della vigenza dei contratti a tempo determinato e il conseguente diritto agli incrementi stipendiali previsti dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola, che invece riconoscono tale diritto soltanto in favore del personale di ruolo a tempo indeterminato. Per lei, infine, il diritto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva durante le vacanze estive: infatti, nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno, nei quali vi è la cessazione di qualsiasi attività didattica, i precari non vengono pagati. Da ciò consegue il diritto di parte ricorrente alla corresponsione in suo favore, a titolo risarcitorio, di una somma pari a quella che avrebbe percepito come stipendio nei mesi di luglio e agosto per gli anni accademici dal 2005/2006 e sino al 2010/2011, nonché dei ratei di tredicesima mensilità e le ferie.

“La straordinaria importanza – ha sottolineato l’avvocato Carlo Izzi – di tale decisione, mirante a dare adeguata tutela ai dipendenti pubblici precari, sta nel fatto che non possono essere discriminati rispetto ai propri colleghi non precari. Alla luce di tale sentenza avvalorata da quella della Corte di Giustizia, auspico che tutti i precari del settore pubblico si attivino affinché vengano riconosciuti i propri diritti”.

Francesco Clemente