HomeSenza categoriaL'incarico a Iacobucci finisce alla Corte dei Conti, ecco l'esposto dei grillini

L’incarico a Iacobucci finisce alla Corte dei Conti, ecco l’esposto dei grillini

CAMPOBASSO. Premessa. L’Amministrazione comunale di Campobasso, in data 19.09.2014, con delibera di G.C. n. 140,  approvava il “programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016”. Successivamente, con delibera di G.C. n. 256 del 16.12.2014 la Giunta, approvava il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, prevedendo l’istituzione, nell’ambito della struttura organizzativa del Comune, di “un’area di organizzazione, indirizzo e controllo”, unità organizzativa di massimo livello, al di fuori della dotazione organica.
Il 23.12.2014 la stessa Giunta, con la delibera n. 264, integrando il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 di cui sopra, programmava, per l’anno 2015, il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato (fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) nell’unità organizzativa prevista dalla succitata delibera n. 256. In ossequio alla procedura prevista dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con determina dirigenziale n. 3034 del 29.12.2014, l’Amministrazione attivava l’avviso di selezione pubblica, così come risultante dalle determine dirigenziali nn. 13 e 14 riguardanti “l’approvazione dell’elenco dei candidati” e dal Decreto sindacale n. 3 del 22.01.2015  in merito alla nomina della “Commissione tecnica per il conferimento del succitato incarico dirigenziale.
Tra i 4 candidati risultati idonei, con Decreto sindacale n. 4 del 30.01.2015 , il sindaco Antonio Battista, individuava nel Dott. Antonio Iacobucci il candidato a cui affidare l’incarico di dirigente dell’Area di organizzazione, indirizzo e controllo del Comune di Campobasso, ex art. 110, comma 2 del D.lgs. 267/2000.
Con due successive delibere giuntali, la n. 33 del 26.02.2015 e la n. 34 del 26.02.2015, la Giunta comunale, dava seguito amministrativo alla selezione. In particolare, la n. 33, stabilisce “di dare atto che la spesa annua per il rapporto a tempo determinato di cui trattasi è stimabile in € 127.297,00 e che la spesa riferita al corrente anno, ipotizzando l’assunzione in data 1.3.2015, è stimabile in € 106.124,00…” e “di provvedere allo storno dal fondo di riserva della somma complessiva di € 106.124,00…”; la n. 34 del 26.02.2015 il cui oggetto è “indennità ad personam Dott. Antonio Iacobucci per l’incarico dirigenziale ex articolo 110, comma 2, decreto legislativo 267/2000 di dirigente dell’Area organizzazione, indirizzo e controllo – atto di indirizzo”.

Premesso l’intero excursus amministrativo, il presente esposto vuole evidenziare una serie di incongruenze e porre una serie di dubbi in ordine alle soluzioni adottate per assecondare la scelta politico-amministrativa di assumere un nuovo dirigente al Comune di Campobasso.

1. Utilizzo del fondo di riserva per far fronte alla spesa

Innanzitutto riteniamo sia opportuno precisare che non s’intende mettere in discussione né la consistenza né la legittimità dello stanziamento previsto in bilancio relativamente al fondo di riserva, dando per scontato che sia conforme alle norme vigenti. Tuttavia, gradiremmo ci si concentrasse sulle motivazioni addotte per giustificare il prelievo al fine di dare copertura necessaria alla regolarizzazione contrattuale del Dott. Iacobucci. Infatti, a pag. 13 dell’allegato 3, vengono indicate le argomentazioni che giustificano la necessità di assumere nei termini più rapidi possibili il dirigente in parola, ritenendo il provvedimento indifferibile e di straordinaria urgenza. Pur ammettendo che è la normativa stessa a riconoscere con il fondo di riserva sia un istituto di maggiore elasticità contabile, non si può prescindere dalla ratio con cui il legislatore ha inteso metterlo a disposizione degli Enti. Sicuramente c’è la necessità di non ingessare la gestione nel corso dell’esercizio finanziario, soprattutto per far fronte alle “spese non prevedibili”, qualora ciò serva ad evitare danni certi all’Amministrazione. Inoltre, tale strumento diventa indispensabile nella valutazione in fase di assestamento, quando potrebbero insorgere spese che potrebbero mettere a rischio il buon esito della gestione, in un periodo, normalmente l’ultimo mese dell’anno, in cui effettivamente non ci sono molti margini di manovra. Riguardo l’imprevedibilità della spesa, chiediamo se la Circolare n. 39 del 14.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato 11) sia dirimente, ovvero fornisca chiare indicazioni circa le tipologie di spesa coerenti con tale fondo di riserva. Le osservazioni riportate nel prefato documento, unitamente ai numerosi rilievi che la Corte dei Conti e i Tribunali Amministrativi Regionali hanno fatto negli anni, proprio riguardo all’improprio utilizzo del fondo, impongono un’attenzione particolare sul tema. Resta, quindi, da accertarsi, e richiediamo per questo l’intervento delle autorità competenti, la reale straordinarietà della manovra, in ordine a quanto disposto dall’art. 166 del TUEL, eccezione che non può essere a totale discrezione dell’amministrazione dell’ente.
Nondimeno va precisato che il Comune di Campobasso opera in regime di esercizio provvisorio e ciò riduce ulteriormente gli interventi in ordine alle variazioni possibili. Per questo motivo, oltre che per le ragioni suesposte, ci chiediamo innanzitutto se la selezione pubblica indetta per l’assunzione del dirigente fosse legittima e se avesse la necessaria e sufficiente copertura finanziaria. Inoltre, atteso che il fondo di riserva svanisce nel bilancio consuntivo poiché viene stornato a favore di altri interventi, o va a costituire un’economia di spesa che concorre alla formazione del risultato contabile di amministrazione, il possibile impegno di una somma pari a circa il 27% del totale del fondo di riserva nei primi due mesi dell’anno andrebbe quantomeno verificato, posto che il bilancio di previsione non è stato ancora approvato. In estrema sintesi, si ritiene meritevole di attenzione la disinvoltura con cui è stato intaccato il succitato fondo approfittando del fatto che sia uno strumento di variazione di bilancio in parte svincolato dalla programmazione, probabilmente forzando i termini per il suo utilizzo.

2. Affidamento delle funzioni per l’Area di organizzazione, indirizzo e controllo del Comune di Campobasso, ex art. 110, comma 2 del D.lgs. 267/2000
Come richiamato nell’allegato 8, il nuovo dirigente ha già ricoperto il ruolo di direttore generale del Comune di Campobasso. Se da un lato, ragioni politiche indussero l’allora Sindaco Di Bartolomeo, a non rinnovare la fiducia al professionista, motivazioni di carattere normativo, imposero di rinunciare alla figura del Direttore Generale – D.L. n. 2 del 25.01.2010, convertito nella legge n. 42 del 26.03.2010. Infatti, se con Legge. n. 127/1997 si introdusse la figura del Direttore Generale, attribuendogli competenze e funzioni ritenute utili per gli enti locali che avrebbero potuto essere gestiti con un’impostazione di stampo aziendale, sia dal punto di vista del coordinamento del personale, che da quello della gestione delle risorse economiche, il mutare delle condizioni economico-finanziarie in Italia, indusse il legislatore a rivalutare alcune scelte passate attuando la c.d. spending review. Attraverso la predetta Legge n. 42, quindi, si sottrasse ai sindaci dei Comuni al di sotto dei 100.000 abitanti la facoltà di nominare “l’alto dirigente”, intervenendo duramente sull’autonomia degli Enti locali per ciò che concerne la definizione delle strutture amministrative interne di cui dotarsi per rendere l’amministrazione efficace. Del resto, anche la copiosa giurisprudenza consolidatasi nel tempo, ha cercato di chiarire chi, oggi, possa svolgere le funzioni una volta riconosciute al Direttore Generale. A tal riguardo risulta interessante osservare come ci si sia concentrati sul ruolo eventualmente sostitutivo del Segretario Comunale per l’espletamento delle funzioni di cui sopra, in modo particolare in merito a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 108 e dal comma 4 dell’art. 97, entrambi del TUEL. La nomina di un dirigente ai sensi dell’art. 110 comma 2, D.lgs 267/2000, al fine di colmare quel deficit di funzioni di carattere organizzativo/gestionale venutosi a creare con la Legge n. 42 del 2010, nel Comune di Campobasso sembrerebbe un vero e proprio atto elusivo, un artifizio per aggirare la norma. Inoltre, non si comprende come tale figura possa conciliarsi con il Segretario Comunale cui in gran parte sono attribuite le stesse funzioni dalla legislazione vigente. Se la controversa disciplina ci lascia con non pochi dubbi a proposito della retribuibilità delle competenze aggiuntive che in taluni casi sono affidate al Segretario, ci pare oltremodo una forzatura agire sull’organizzazione dell’ente in modo da creare addirittura un’area in più al fine di assegnare ad un esterno tali incarichi. Tale eccezione potrebbe essere ancor più valida se si considera che alcune aree già esistenti, come “Urbanistica” e “Lavori Pubblici”, oggi sono mantenute ad interim da altri dirigenti. Al di là della preoccupazione che l’Ente possa vivere, nei periodi a venire, una grande confusione proprio per l’indefinita separazione tra i compiti attribuiti al Segretario Comunale ed al dott. Iacobucci, ci domandiamo se non possano venirsi a creare gravi casi di conflitti di competenza nella redazione di atti amministrativi che potrebbero esporre il Comune di Campobasso a rischi di danno erariale. Inoltre, non si comprende come mai il sindaco, nell’esercizio della sua facoltà di rinnovare o meno la fiducia all’attuale Segretario Comunale, nei tempi previsti dalla legge, non abbia cercato una figura professionale più qualificata e in grado di svolgere quei compiti che con la procedura amministrativa suindicata ha voluto solo pochi mesi dopo affidare al dott. Iacobucci. Tra l’altro, non risulta che siano state adottate particolari cautele per il contenimento della spesa da parte dell’Amministrazione comunale nel momento in cui ha indetto la selezione pubblica senza dare atto di aver valutato dapprima le professionalità interne; parimenti, il ricorso all’ad personam, seppur legittimo e previsto nel bando, non può essere a totale discrezione del sindaco; anzi, nel caso di specie, nonostante sia motivato come necessario, fonda l’aumento retributivo al solo fine di riconoscere una indennità uguale a quella percepita dal professionista nel suo precedente incarico, di fatto motivando l’aumento del compenso al solo fine di ottenere l’accettazione dell’incarico. Si rileva, quindi, come tale condotta amministrativa, non soltanto si pone in aperto contrasto con i principi che la spending review ha imposto negli ultimi anni, ma ha anche svuotato di ogni seria giustificazione tecnico-professionale (oltre che amministrativa) il citato aumento retributivo.

MoVimento Cinque Stelle Campobasso

Più letti

Orchestra Giovanile Perosiana, al Teatro Savoia concerto di inaugurazione

Appuntamento per domenica 21 aprile alle 20:30 CAMPOBASSO. Domenica 21 aprile, alle ore 20:30, al Teatro Savoia, avrà luogo la presentazione dell’Orchestra giovanile diretta dal...
spot_img
spot_img
spot_img