ISERNIA. “Nel mese di gennaio 2014 la mia lettera aperta circa la non assoggettabilità dell’addizionale ex Eca sulla Tarsu 2013 e precedenti, per abrogazione della normativa di riferimento, ebbe larga diffusione sulla stampa locale e sui social network spingendo anche il consigliere comunale Eugenio Kniahynicki a presentare un’interrogazione al sindaco di Isernia nonchè ad attivarsi – tra l’altro – per un incontro, tenuto presso il Municipio, con l’amministrazione comunale.

In breve il Comune di Isernia non doveva e non poteva applicare l’addizionale del 10% sulla Tarsu 2013; all’uopo chiesi espressamente la rettifica degli avvisi di pagamento della tassa in corso di notifica. Il sindaco si mostrò attento e promise di inoltrare una richiesta di parere agli organi competenti. Interessai anche il prefetto di Isernia che sollecitò il Comune a dare chiarimenti. Personalmente non ho saputo più niente e non conosco gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune stesso.

Ora a conforto di questo assunto, almeno per quanto riguarda la Tarsu 2013, giunge la sentenza del Consiglio di Stato n. 3781, in data 4 giugno 2015, depositata il 1/08/2015, a conferma della decisione del Tar Puglia-Sede di Lecce n.1737/2014.
I giudici di Palazzo Spada pervengono alla conclusione che il Comune ricorrente non avrebbe potuto nè approvare un aumento del 30% delle tarifffe previste per la Tarsi nè applicare l’addizionale ex Eca del 10% in quanto soppressa dal 1° gennaio 2013.
Per senso di giustizia e di doveroso rispetto delle regole e dei contribuenti, il Comune di Isernia, senza aspettare iniziative da parte dei contribuenti stessi, provveda al rimborso o alla compensazione con altre imposte comunali”.

Albino Iacovone