Motivo del contendere è il pagamento dell’imposta relativa allo stabile che ospita l’Università. Presentato ricorso in Appello
PESCHE. Pagamento dell’Ici per lo stabile che ospita le facoltà dell’Unimol: è in atto un contenzioso tra il Comune di Pesche e la Regione Molise. Di recente infatti, l’amministrazione del centro alle porte di Isernia ha deciso di presentare un ricorso in appello per contestare le sentenze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia. La Regione è proprietaria dell’immobile, inizialmente destinato a Centro nazionale di ricerca, che poi è stato concesso con contratto di comodato d’uso gratuito all’Università degli studi del Molise. L’Ufficio tributi del Comune, ritenendo che l’uso dell’immobile non è finalizzato esclusivamente a compiti istituzionali, di fatto non ha riconosciuto l’esenzione prevista. Di conseguenza, ha emesso un avviso di accertamento per omesso versamento Ici anno 2009, dell’importo di 48.514 e un altro relativo al 2010 che ammonta 47.964 euro.
La Regione ha perciò presentato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che ha accolto le sue istanze. Alla base delle sentenze della Commissione tributaria c’è un’interpretazione ministeriale del 2013 che riconosce l’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992 anche nel caso in cui non vi sia coincidenza tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore del bene, purché l’ente non commerciale ceda l’immobile in comodato d’uso gratuito ad un altro ente non commerciale. Secondo il Comune, però, tale interpretazione si pone in contrasto non solo con la giurisprudenza in materia Ici, ma con quanto afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza 21329 del 7 agosto 2008 (e altre), e cioè che non rileva la natura gratuita od onerosa della cessione del bene ad altri, ma per applicare l’esenzione dall’imposta è necessario che il proprietario e l’utilizzatore coincidano”.
Inoltre, l’ente sottolinea che la Cassazione, in una sentenza del 2016, ha stabilito “che tra i requisiti dell’esenzione è necessario un rapporto tra comodante e comodatario di stretta strumentalità”. E secondo l’ente “tale nesso di stretta strumentalità non sussiste tra la Regione e le Università, posto che le Università sono dotate di propria autonomia, mentre le Regioni hanno competenza normativa solo in tema d’ istruzione professionale”.




