Dopo il ricorso presentato dall’avvocato campobassano Francesco Mancini, fissata per il 24 ottobre la discussione del giudizio. Sollevati vari profili di illegittimità costituzionale, in merito agli incrementi automatici dell’imposta dovuti all’applicazione dei piani di rientro
CAMPOBASSO. Addizionale regionale Irpef aumentata per i molisani a causa del deficit sanitario, la Corte costituzionale, con avviso del 6 giugno, ha fissato per il 24 ottobre 2017 la discussione del giudizio che si è aperto davanti alla Consulta, a seguito dell’ordinanza del 5 novembre 2015 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (presidente Giuseppe Di Nardo, giudici Luigi Catelli ed Angelo Marolla). Commissione che ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità, avanzate nel ricorso presentato dall’avvocato Francesco Mancini.
I profili di illegittimità costituzionale sollevati dal tributarista campobassano riguardano l’articolo 2, comma 86, della Legge n. 191/2009, e l’articolo 6, comma 10, del Decreto legislativo n. 68/2011, che hanno previsto l’applicazione automatica dell’aliquota massima delle addizionali regionali all’Irpef, nelle regioni che non rispettino gli obiettivi fissati nei piani di rientro dal deficit sanitario.
Norme sule quali è stato sollevato il dubbio di incostituzionalità, in quanto contrastanti con gli articoli 53, 97 e 24 della Costituzione, e quindi con i principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, nonché con il diritto di difesa.
In riferimento all’articolo 53, è stata lamentata l’assenza di nesso causale tra lo stato di salute dei bilanci sanitari e la capacità contributiva dei singoli residenti. In merito all’articolo 97, l’avvocato Mancini ha obiettato che l’applicazione in via automatica dell’addizionale regionale con aliquota massima non risponde a criteri di logicità e di perequazione, identificandosi in un requisito di fatto – il mancato raggiungimento di specifici obiettivi nel solo ambito sanitario – scelto arbitrariamente, in assenza di motivazioni obiettive, ragionevoli ed imparziali.
In relazione all’articolo 24 della Costituzione il legale ha eccepito che, nella fattispecie, il contribuente non ha la concreta e compiuta possibilità di contrastare la legittimità e la fondatezza della pretesa, in quanto non dispone di alcuno strumento per verificare la fonte dell’obbligazione tributaria, ovvero l’effettività del mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro.
Aspetti riconosciuti a da autorevoli giuristi costituzionalisti, ha fatto sapere lo studio legale Mancini, come il professor come il professor emerito Enrico De Mita, con un editoriale pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’.
L’avvocato Mancini avrà per controparti l’Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di Campobasso e la Regione Molise, difese e rappresentate dall’Avvocatura generale dello Stato.
“La questione al vaglio del giudice delle leggi – chiarisce il legale – è di grande importanza per i contribuenti molisani (e per quelli di altre regioni, come la Campania e la Calabria che, in anni precedenti, si sono trovati nelle medesime condizioni), dal momento che l’eventuale riconoscimento dell’incostituzionalità delle suddette leggi comporterà il diritto al rimborso delle maggiori somme versate, in attuazione delle relative prescrizioni”.




