Categories: CRONACA

Picchia l’arbitro: tre anni e otto mesi di squalifica con Daspo

Protagonista del grave episodio un calciatore della Altilia Samnium S. (Bn) squadra di 2a categoria Molise in occasione della gara di campionato contro Casali Dauni. Inflessibile la decisione del Giudice Sportivo


Riceviamo e pubblichiamo lo stralcio del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo territoriale FIgcai danni del calciatore sla, in forza all’Altilia Samnium Solopaca (BN). Un episodio destinato a far discutere ma soprattutto che speriamo faccia riflettere tutti gli addetti ai lavori per la sua gravità e deprecabile dinamica, affinché cose del genere non abbiano più a ripetersi sui campi di gioco, perché riteniamo che con lo sport e il Calcio non hanno nulla a che vedere. Ci auguriamo che a farne tesoro siano soprattutto gli educatori e i tecnici di base nella crescita dei ragazzi.

La pronuncia del Giudice Sportivo:
Gara del 28/10/2017 ALTILIA SAMNIUM – CASALI DAUNI (2° Categoria)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letti gli atti ufficiali di gara, rileva che l’arbitro sospendeva definitivamente la gara in epigrafe al 46’ del secondo tempo sul punteggio di Altilia Samnium – Casali Dauni 1-2. In quel frangente, infatti, a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro, il calciatore CETOLA Vincenzo (Altilia Samnium), ammonito in precedenza, correva con aria minacciosa in direzione dell’arbitro e lo spingeva con entrambe le mani alla schiena, facendolo avanzare per circa 2 metri. Alla notifica dell’ammonizione e della conseguente espulsione, il Cetola sferrava un forte e violento schiaffo, colpendo l’arbitro all’altezza dell’orecchio sinistro, procurandogli forte dolore e giramenti di testa; non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche idonee, l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro. Veniva quindi accompagnato negli spogliatoi dall’allenatore locale Vitelli Mauro, mentre il Cetola veniva bloccato dai propri compagni che a fatica riuscivano a trattenerlo. All’interno dello spogliatoio, che non poteva essere chiuso a chiave per un difetto alla serratura, l’arbitro continuava ad avvertire forte dolore e forti giramenti di testa; in quel frangente entrava nel suo spogliatoio il Cetola che gli rivolgeva frasi offensive e minacciose e che, sebbene trattenuto a stento dai dirigenti locali, riusciva a sferrare un calcio, colpendo l’arbitro all’altezza del quadricipite destro, procurandogli forte dolore ed arrossamento. Dopo circa mezz’ora, accompagnato dai dirigenti locali, l’arbitro saliva sulla propria autovettura e lasciava l’impianto di gioco. Persistendo i dolori ed i giramenti di testa, l’arbitro raggiungeva l’Ospedale di Campobasso, dove gli veniva diagnosticata “Cervialgia Post Traumatica, modesto trauma contusivo alla coscia destra, con prognosi di giorni 3” come da refertazione medica allegata al referto.
Questo GST ritiene
•che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014.
•che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…” (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
•che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”.
Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS
D E C I D E
•di infliggere alla società Altilia Samnium la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
•di comminare alla società Altilia Samnium un’ammenda di Euro 100 (sanzione ridotta per il fattivo comportamento di propri tesserati);
•di squalificare il calciatore CETOLA Vincenzo (Altilia Samnium) fino a tutto il 30 giugno 2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

Deborah

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