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Legge elettorale: via il listino, il voto disgiunto… e il congiuntivo

LA CURIOSITÀ/ La nuova normativa che disciplina l’elezione del Consiglio regionale contiene un grave errore di sintassi nell’articolo 12, che ricalca integralmente una legge del 1968: si copia, dunque, errori compresi


CAMPOBASSO. Nella nuova legge elettorale approvata dal Consiglio di Palazzo D’Aimmo ci sono tante novità: istituzione del collegio unico circoscrizionale, soppressione del listino maggioritario, del voto disgiunto… e del congiuntivo!

Da un’attenta lettura della nuova legge, la n. 20 del 5 dicembre 2017, ‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale’, pubblicata sull’edizione speciale del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 67 dello scorso 6 dicembre, si apprende come il legislatore, e con esso gli uffici preposti al controllo del disposto normativo, abbia dimenticato la sintassi.

Basta leggere l’articolo 12 comma 6 della legge, ‘Operazioni dell’Ufficio unico circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale’ per rendersene conto. Lo stesso recita testualmente: “Nel caso in cui, per effetto dell’assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell’intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi nell’intera circoscrizione in favore delle liste”.

Come si vede, anche per quanti con l’italiano spesso fanno a pugni, la frase contiene un periodo ipotetico che necessita di un congiuntivo. In pratica, bisognava scrivere “avesse diritto”.

Per carità, siamo consapevoli che si è trattato di una svista. Ma il rammarico rimane, visto che sono state presentate decine di emendamenti e che ci si augurava che qualcuno, tra i consiglieri regionali, leggesse la norma con meno superficialità e leggerezza. I maligni penseranno che qualcuno di essi, forse, non l’ha neanche letta. Ma anche se fosse, gli uffici regionali preposti, allora? Neanche loro si sono imbattuti nell’errore di sintassi, cacofonico tra l’altro?

A parziale discolpa, va fatto notare che la legge elettorale molisana ricalca quasi per intero l’impianto dell’analoga legge dell’Umbria, che prevede, anch’essa, il collegio unico circoscrizionale, ma non l’istituto del supplente in caso di sospensione temporanea del consigliere regionale per cause quali l’ingresso in Giunta. Ovviamente, anche la legge umbra ‘risente’ di un testo nazionale, la legge n. 108 del 17 febbraio 1968, ‘Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale’. Quest’ultima, all’articolo 15 comma 6, contiene lo stesso errore di sintassi della legge del Molise: “Nel caso in cui, per effetto dell’assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell’intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento del totale dei voti validamente espressi nell’intera circoscrizione”.

Insomma, le leggi si copiano. E anche male, per certi versi. Ma quel che è peggio è che dal 1968 nessuno sembra se ne sia accorto. Men che meno i legislatori molisani.

SCARICA QUI LA LEGGE ELETTORALE UMBRA E LA LEGGE NAZIONALE DI RIFERIMENTO pdfLegge elettorale Umbria+Legge 108/1968

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