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Legge elettorale regionale, pronto l’esposto: “E’ incostituzionale”

A poco più di un mese dall’approvazione della riforma, contestati in particolare il collegio unico e l’esenzione della raccolta firme per i partiti già rappresentati in Consiglio regionale o in Parlamento


ISERNIA. A pochi mesi dal voto e poco più di 30 giorni dall’approvazione della prima legge elettorale del Molise, arriva un esposto atto a denunciare la presunta violazione degli articoli 3, 5, 51 e 117 della Costituzione proprio con il varo della suddetta riforma.

Come spiegato stamani in conferenza stampa dal Comitato presentatore dell’esposto, con a capo l’ingegner Mariano Nucci, sono state intraprese azioni a tutela dei diritti costituzionali che si ritengono violati dalla nuova legge elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise. Sotto la lente dei legali che si sono occupati della questione, Ottavio Balducci e Oreste Scurti, sono finite in particolare l’individuazione del collegio unico e l’esenzione della raccolta firme per le liste collegata a partiti già rappresentati in Consiglio regionale o in Parlamento.

“Orbene, – recita l’esposto rivolto al Presidente della Repubblica, al Governo nazionale, a quello regionale, alla Procura della Repubblica e ai prefetti di Campobasso e Isernia – l’adottato provvedimento legislativo del Consiglio regionale del Molise del 27 novembre 2017 contrasta con i precetti costituzionali e con i voti che 33 amministrazioni comunali della Provincia di Isernia hanno tempestivamente adottato e comunicato al consesso regionale sin dal mese di ottobre 2016 e fino a tutto il 6 febbraio 2017, per rivendicare il riequilibrio della rappresentanza territoriale in seno al Consiglio regionale il quale, formato da 20 componenti, oggi risulta composto da 18 consiglieri eletti nella provincia di Campobasso e solo 2 consiglieri eletti nella Provincia di Isernia che, invece, rappresenta un terzo della intera popolazione regionale”.

“Ma la legge elettorale della Regione Molise – si legge ancora – adottata il 27 novembre scorso risulta ulteriormente illegittima anche nella parte in cui prevede l’esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati consiglieri regionali per coloro i quali hanno già avuto rappresentanti eletti nell’attuale assemblea regionale, con la conseguenza che ai cittadini della Provincia di Isernia viene praticamente impedito l’esercizio del diritto fondamentale che deriva dall’articolo 3 della Costituzione, ovvero l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale, rispetto alle tutele deliberate dai consiglieri ‘uscenti’ che – in evidente conflitto di interesse – hanno così violato anche il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 51 della Costituzione”.

Di qui la richiesta di intervento. “I sottoscritti, nella dichiarata qualità, – conclude l’esposto – fanno appello, anche ai sensi ed effetti dell’articolo 50 della Costituzione, a che siano difese le norme fondamentali della Repubblica Italiana censurando, con gli strumenti previsti dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato, la condotta assunta dal Consiglio regionale del Molise con la legge elettorale approvata il 27 novembre 2017 e al più presto ristabiliti i diritti fondamentali dei cittadini della provincia di Isernia che sin dal 1970, anno di istituzione della Provincia pentra  seguìto all’istituzione della Regione Molise avvenuta nel 1967, hanno potuto concorrere alla carica di consigliere regionale ed eleggere democraticamente i propri rappresentanti”.

Le principali novità della nuova legge elettorale sono: l’individuazione del collegio unico regionale e quindi il superamento delle attuali due circoscrizioni provinciali; l’eliminazione del cosiddetto “listino maggioritario” e l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione il cui candidato presidente ha ottenuto più voti; l’eliminazione, rispetto all’attuale normativa fino ad oggi in vigore, del voto disgiunto; la creazione di sbarramenti per accedere all’attribuzione dei seggi pari al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le liste ammesse dei candidati consiglieri; la garanzia della rappresentanza di genere che impone che gli esponenti di un sesso non possano superare il 60 per cento dei candidati di una lista; l’incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere regionale e la possibilità che, qualora uno di questi ultimi sia nominato componente dell’Esecutivo, esso venga sospeso dalla carica per essere sostituito, per la sola durata del suo incarico assessorile, dal primo candidato non eletto della sua lista; la possibilità data agli elettori di esprimere due voti di preferenza diversificati per generi; l’esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati consiglieri regionali per quei movimenti o partiti politici rappresentati in uno dei due rami del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, ovvero per coloro i quali hanno già avuto eletti nell’attuale assemblea regionale; l’individuazione delle particolari condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l’elezione a consigliere e presidente della Giunta”.

 

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