HomeSenza categoriaPrima seduta della XVIII Legislatura: tutto ciò che bisogna sapere

Prima seduta della XVIII Legislatura: tutto ciò che bisogna sapere

Si parte venerdì 23 marzo con la costituzione dell’Ufficio provvisorio di presidenza e della giunta per le elezioni provvisoria, poi la proclamazione dei deputati subentranti e l’elezione del presidente a scrutinio segreto


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati venerdì 23 marzo 2018 (rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 10.30) per la prima seduta della XVIII legislatura. Come riportato dal sito della Camera e del Senato all’ordine del giorno figurano: 1. la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza: l’Assemblea infatti, ai sensi dei regolamenti parlamentari, è presieduta, all’apertura di ogni legislatura, “dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente” alla Camera (art. 2 Reg. Camera) ed “è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età” al Senato (Art.2 Reg. Senato); 2. la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti (artt. 3 del Reg. Camera e Reg. Senato); 3. l’elezione del Presidente che avrà luogo per scrutinio segreto.

Alla Camera “l’elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti” (art. 4 Reg. Camera) mentre al Senato “è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età” (art. 4 Reg. Senato).

Nell’ambito del procedimento di “verifica dei poteri” (nel contesto del Parlamento italiano l’organo deputato in pianta stabile a tale attività è la Giunta delle elezioni; rispetto ai risultati elettorali, i regolamenti parlamentari contemplano una prima giunta provvisoria, incaricata delle incombenze immediate (opzioni e proclamazioni in subentro), e poi una giunta definitiva, che, in corso di vita dell’organo, proceda ad esaminare la regolarità della sua costituzione ed a respingere o ad accogliere i ricorsi contro le proclamazioni effettuate dagli uffici elettorali in violazione della legge o con un calcolo erroneo dei risultati elettorali) è individuabile un organo peculiare, la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, composta dai Parlamentari che sono stati membri della Giunta per le elezioni nella legislazione precedente e che sono presenti anche alla prima seduta della nuova Camera. L’importanza di tale Giunta provvisoria è riemersa in modo evidente all’inizio della XIV legislatura in occasione della mancata attribuzione di alcuni seggi. In quella circostanza, la Giunta provvisoria, non potendo assegnare alle liste di Forza Italia la totalità dei Deputati che ad essa spettavano, per insufficienza di candidati, decise di non applicare il regolamento di attuazione della legge elettorale, che prevedeva la ripartizione dei seggi vacanti fra le altre liste, ma rimise la questione alla Giunta definitiva. Quest’ultima, a sua volta, investì della relativa questione l’Assemblea che, approvando un ordine del giorno approvato dalla maggioranza, non assegnò i seggi stabilendo che i Deputati in carica sarebbero stati meno di quelli richiesti dall’art. 56 Cost.

Cosa è successo alle scorse elezioni del 4 marzo 2018? L’ampia vittoria del M5S in Sicilia ha messo in evidenza una lacuna nella vigente legge elettorale in quanto il M5S avrebbe diritto ad avere 53 parlamentari a fronte dei 49 eletti, ossia 4 in più. Per tre di questi ultimi, con riferimento alla Camera dei Deputati, non sussistono problematiche in quanto la legge elettorale consente di attingere da altre circoscrizioni, su scala nazionale. Al Senato, invece, ciò non è possibile, in quanto la legge elettorale e soprattutto l’art. 57 Cost. sono in linea nell’affermare che il Senato è eletto su “base regionale”.

Pertanto, a fronte del vuoto legislativo e della mancanza di precedenti sotto la vigenza della legge 165/2017 (c.d. Rosatellum), le ipotesi che vengono avanzate per l’assegnazione dell’unico seggio “eccedente” sono tre: 1. il seggio non viene attribuito a nessuno (resta vacante) e, pertanto, la rappresentanza parlamentare viene ridimensionata per l’intera legislatura. 2. il seggio viene attribuito alla lista che ha riportato i “più alti resti” e, dunque, dovrebbe andare a Forza Italia. 3. Ragionando in modo analogico con la Camera si dovrebbe permettere l’assegnazione del seggio al M5S prendendolo da altra circoscrizione nazionale.

Cosa accadrà? Ed è solo l’inizio della XVIII legislatura.

Pamela La Farciola

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