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Scontri Vastese-Campobasso, il Tar sospende il Daspo a sette tifosi rossoblù

Dopo gli scontri del 3 dicembre scorso, per loro era stato disposto il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Accolta la tesi degli avvocati Fiorini e Iacovino


CAMPOBASSO Divieto di accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi tre anni. Sospeso dal Tar di Pescara il provvedimento adottato dal Questore di Chieti, su richiesta del commissariato di Vasto. Daspo emesso nei confronti di sette tifosi del Campobasso, di età compresa tra i 24 e 36 anni, a seguito degli incidenti avvenuti lo scorso 3 dicembre, all’esterno dello stadio Aragona, al termine della partita di serie D tra Vastese e Campobasso disputata lo scorso 3 dicembre 2017.

A fine partita si erano registrati scontri all’altezza della rotonda sulla circonvallazione Istoniense quando, nonostante la presenza della polizia, c’èra stato un contatto tra le due tifoserie, con il lancio di bottiglie e il danneggiamento di un’auto in sosta.

I tifosi del Campobasso, sin nell’immediatezza dei fatti, avevano dichiarato di aver subito un vero e proprio agguato dai tifosi locali, che attraverso un fitto lancio di pietre e bottiglie attaccavano i mezzi in transito e si davano poi alla fuga. Di diverso parere era il Commissariato di Vasto, secondo il quale i tifosi molisani dopo aver esploso diverse bombe carta nel proprio settore, a fine partita, erano entrati in contatto con l’opposta tifoseria locale, arrestando i propri mezzi durante il deflusso e partecipando agli scontri, che avevano provocato anche il danneggiamento di un’autovettura.

Ora il Tar Abruzzo (con Ordinanza n.38 del 27.03.2018, presidente Tramaglini, relatore Balloriani) ha sospeso in via cautelare gli effetti del Daspo comminato ai 7 tifosi rossoblu, accogliendo integralmente le tesi degli avvocati Vincenzo Fiorini e Vincenzo Iacovinom cui si erano rivolti i tifosi molisani.

Il Tar Abruzzese, con una pronuncia che avrà un rilievo nazionale, ha censurato l’applicazione del Daspo di gruppo, che “necessità di elementi individualizzanti per accertare la personale responsabilità di ciascuno, in quanto il provvedimento deve essere indirizzato avverso il soggetto che ha manifestati comportamenti sintomatici di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso di specie mancavano nei verbali e negli atti allegati elementi circostanziati di collegamento individualizzante della condotta dei singoli ricorrenti destinatari della misura impugnata”.

Enorme soddisfazione da parte dei tifosi rossoblu coinvolti nella vicenda, che potranno tornare ad assistere le partite della propria squadra del cuore e che ringraziano i propri legali per essersi messi a disposizione in maniera disinteressata, per difendere i loro diritti e la loro immagine compromessa per tutta la vicenda.

Carmen

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