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Sicurezza sui treni: ‘body cam’ ammesse con tutela di chi è filmato

Le novità introdotte dall’Autorità garante a garanzia di dipendenti e utenti. I dispositivi potranno essere attivati solo in caso di concreto pericolo per persone o cose


di Pamela La Farciola

Sui treni è da tempo in discussione la possibilità di utilizzare strumenti efficaci e idonei a proteggere la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri. La questione, all’attenzione del Garante privacy che già in passato si era occupato di sicurezza in relazione a dispositivi di videosorveglianza fissa, ha recentemente fornito indicazioni e linee guida legate alla possibilità di una società di trasporto pubblico ferroviario di dotarsi di body cam (videocamere indossabili) per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti vandalici, in aumento negli ultimi anni.
Per dare il suo via libera al progetto sperimentale, il Garante privacy (nel provvedimento “Verifica preliminare. Installazione di un sistema composto da body cam per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale – 22 maggio 2018 [8995107]”) ha considerato l’impossibilità tecnica di installare telecamere a bordo dei treni di più vecchia costruzione, le specifiche finalità di sicurezza anche dei numerosi utenti del servizio e le finalità di tutela dei beni aziendali.
L’Autorità garante ha però prescritto una serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti:le body cam, pertanto, non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate dal capotreno o dagli addetti alla sicurezza solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose.
I dispositivi trasmetteranno le immagini alla sala operativa in tempo reale e chi effettua le riprese non potrà modificarle, cancellarle né duplicarle. Solo soggetti diversi, specificamente autorizzati, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, potranno disporne l’eventuale estrazione e detta attività dovrà essere tracciata.
La società, inoltre, dovrà disciplinare le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni che legittimano l’attivazione dei dispositivi e dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” (testimoni, vittime di reati, minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di riservatezza.
Le immagini raccolte dovranno essere conservate in forma cifrata ed essere cancellate automaticamente e irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell’Autorità giudiziaria. La società dovrà, inoltre, disattivare la funzionalità audio, ritenuta non necessaria dalla stessa società, e in caso di comunicazione delle riprese alle compagnie di assicurazione dovrà oscurare le immagini delle persone non coinvolte.
Dovranno essere predisposti inoltre adeguati strumenti di comunicazione anche a bordo delle vetture per avvisare gli utenti della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e delle sue caratteristiche.
La società, inoltre, sarà tenuta a fornire un’idonea informativa ai dipendenti sull’uso delle body cam, impegnandosi a rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le organizzazioni sindacali rispettando così quel difficile equilibrio tra sicurezza e privacy.

 

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