Il verdetto del Consiglio di Stato che ha confermato la permanenza nell’assise di via Berta del consigliere Roberto Di Pasquale ha sposato in pieno la tesi difensiva dello studio legale associato Fabrizio Cimini & Chiara Costagliola
ISERNIA. Rappresenta un unicum nel panorama delle elezioni di secondo grado per il rinnovo dei Consigli provinciali, almeno da quando è entrata in vigore la legge Delrio n. 56/2014, la sentenza del Consiglio di Stato n. 05083/2018 – pubblicata il 29 agosto scorso – che ha confermato Roberto Di Pasquale quale componente di diritto dell’assise provinciale di Isernia.
I giudici di Palazzo Spada della Terza Sezione, con il dottor Marco Lipari presidente, hanno infatti fissato due importanti elementi: in primis, sotto il profilo processuale, il caso non ha previsto l’applicazione del rito elettorale ma di quello ordinario, con il Consiglio di Stato che ha ‘implicitamente’ confermato l’orientamento del Tar Molise. Inoltre, nel merito, è stata ribadita l’infondatezza del ricorso, sia in primo che in secondo grado, ritenendo valida la preferenza elettorale apposta fuori dal riquadro nel quale graficamente era inserita la lista 2 sulla scheda, non ritenendo tale modalità di espressione della preferenza un obiettivo segno di riconoscimento. Una sentenza, dunque, destinata a fare certamente giurisprudenza in materia.
Brillantemente assistito dagli avvocati del Foro di Isernia Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola, Di Pasquale era stato rimesso in sella già dal Tar Molise con sentenza semplificata n. 112/2017, che aveva dapprima respinto l’eccezione di inammissibilità del suo ricorso avanzata da Colicchio e poi, nel merito, accolto il suo ricorso, annullando parzialmente la proclamazione degli eletti, unitamente al verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia di Isernia.
Come si diceva, il Consiglio di Stato non ha mancato di sottolineare come il Tar Molise abbia disposto, secondo il rito ordinario, la notifica del ricorso prima dell’adozione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione, ritenendo così dubbia l’applicazione del procedimento elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali, trattandosi di elezioni di secondo grado che non coinvolgono il corpo elettorale nella sua interezza.
I giudici amministrativi, in aggiunta, hanno recepito in buona parte le argomentazioni difensive spiegate dagli avvocati Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola e, sulla base del principio del cosiddetto ‘favor voti’, hanno ritenuto che la preferenza espressa nominativamente in uno “spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato”, che si riferisca a candidati della lista votata, è comunque efficace, purché da tale circostanza non derivi incertezza sulla volontà di voto espressa in tal modo. Di qui la conferma della sentenza di primo grado del Tar Molise.
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