La società campana fa chiarezza: sarebbe la ditta molisana ad aver agito in violazione dei suoi diritti esclusivi. La vicenda giudiziaria che ruota intorno allo storico brand del jeans made in Molise torna in aula a Isernia il 2 luglio
NAPOLI-ISERNIA. Nessuna contraffazione. Nella vicenda giudiziaria che ruota intorno al marchio Pop 84, brand che ha fatto la storia del tessile in Molise e del jeans nel mondo, la società campana Fashion Italy srl non ha contraffatto alcun marchio. Lo rende noto l’amministratore dell’azienda, il signor Rocco Antonio Di Gianni, da decenni impegnato nel settore con la sua famiglia, che tramite lo studio legale Fiammenghi di Roma fa chiarezza sulla questione.
“È tutt’ora pendente in primo grado di giudizio avanti al Tribunale di Napoli – spiegano i legali della Fashion Italy srl – dal 2017 una causa di contraffazione, ma nessuna decisione è stata ancora pronunciata e dunque al momento non può parlarsi assolutamente di contraffazione. La Fashion Italy srl utilizza in maniera continuativa e diffusa dal 2007 i marchi “POP 84”, tutti depositati e validamente registrati dal signor Rocco Antonio Di Gianni sia a livello nazionale che europeo. La HFM Sviluppo & Investimenti, rappresentata dal signor Vittorio Bartolomeo (controparte, ndr), ha acquistato dalla curatela fallimentare G.T.R. Group Spa, tramite asta giudiziaria, solamente nel 2016, dopo quindi quasi 10 anni dal deposito e uso dei marchi “POP 84” da parte della Fashion Italy srl, il marchio “Silverplate Pop 84 Eighty Four Italy”. La curatela G.T.R. Group Spa non utilizzava il marchio “POP 84” dalla fine degli anni 80”. In quel lasso di tempo lo storico marchio sarebbe decaduto, consentendo così, come sostenuto dalla Fashion Italy, all’azienda campana di poterlo utilizzare.
Quando nel 2017, la Fashion Italy srl veniva a conoscenza del fatto che la HFM Sviluppo & Investimenti srl “vendeva articoli di abbigliamento recanti il marchio “Pop Eightyfour e figura di farfalla” – continua la nota dello Studio Fiammenghi – inviava tramite i sottoscritti legali, una lettera di diffida alla HFM Sviluppo & Investimenti lamentando la violazione dei suoi diritti di esclusivi sui marchi “POP 84”. Di tutta risposta, la HFM Sviluppo & Investimenti attivava azione di contraffazione (sia in sede civile che in quella penale) contro la Fashion Italy srl. Quest’ultima – concludono i legali romani – nel costituirsi chiedeva, con domanda riconvenzionale, che venisse riconosciuta la contraffazione dei suoi marchi da parte della HFM Sviluppo & Investimenti”.
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