Pronunciamento favorevole dei giudici di Napoli. Il molisano aveva adito le vie legali tramite lo studio Raimondo
CAMPOBASSO. Soddisfazione per un risparmiatore molisano che si è visto recentemente riconoscere dall’arbitrato bancario e finanziario circa 50mila euro per un vecchio buono di 5 milioni di lire.
L’uomo, con il supporto dell’avvocato Felice Raimondo, aveva adito le vie legali perché, trascorsi i trent’anni previsti dal suo buono fruttifero ordinario, serie P emesso nel 1989, recatosi all’ufficio postale aveva ricevuto un’amara sorpresa: il rendimento sarebbe stato dimezzato rispetto alle sue legittime aspettative.
“La vexata quaestio – spiega lo studio legale di Vasto – riguarda quei titoli cartacei emessi tra il giugno del 1986 e la fine degli anni ’80 recanti sul retro una doppia stampigliatura: l’originale tabella con lo sviluppo completo del rendimento ed un secondo timbro che aggiorna i saggi soltanto per i primi vent’anni, sulla base di un decreto ministeriale già pubblicato all’atto della emissione del titolo e successivamente mai modificato. È proprio grazie a questo ‘cortocircuito’ che Poste Italiane è stata condannata dinanzi all’arbitrato bancario e finanziario a liquidare gli interessi negli ultimi dieci anni secondo quanto previsto dalla tabella originale posta a tergo del titolo”.
Ed ecco che il Collegio giudicante di Napoli, nella seduta del 5novembre scorso, ha deciso in senso favorevole al risparmiatore, affermando che “la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi […] Quanto al lasso temporale successivo alla scadenza ventennale (gli ultimi dieci anni, ndr), deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13/06/1986 nulla disponga al riguardo, quindi deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono”.
Alla luce di questa decisione, che segue ormai un orientamento consolidato sia presso l’ABF che la Corte di Cassazione – già pronunciatasi sul punto con due sentenze a Sezioni Unite – i risparmiatori in possesso di titoli cartacei emessi tra il giugno del 1986 e la fine degli anni ’80, recanti vecchie stampigliature, sia aggiornate col secondo timbro che non (il principio del legittimo affidamento resta lo stesso), possono chiedere la liquidazione di una cifra ben più alta rispetto a quanto Poste Italiane vorrebbe pagare.
Per maggiori informazioni, lo studio legale si dice a disposizione dei risparmiatori.
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