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Casa mobile: quando è reato

Dal Testo Unico per l’Edilizia alle novità del decreto casa, tutto ciò che c’è da sapere


di Domenico Carola per ‘Il Sole24Ore’

Le case mobili, così come le roulotte e i camper, possono essere ancorate al suolo solo ed esclusivamente se si è in possesso della concessione edilizia. A stabilirlo è il Testo Unico Edilizia, che in tal modo infrange i sogni di tutti coloro che possiedono un appezzamento di terreno sul quale vorrebbero trascorrere del tempo senza costruire una vera e propria abitazione, ma dotandosi di una casa mobile.

Via libera all’ancoraggio occasionale
Questa regola conosce un’eccezione, introdotta dal cosiddetto decreto casa (d.l. n. 47/2014): è ammesso l’ancoraggio al suolo di una casa mobile se si tratta di un’operazione temporanea (non stagionale) e posta in essere in una struttura ricettiva all’aperto.
A queste condizioni è possibile anche allacciarsi alle reti elettrica, idrica e così via.

Titoli abilitativi necessari
In tutti gli altri casi, chi intende destinare una casa mobile a un uso abitativo permanente deve necessariamente dotarsi di titoli abilitativi. Lo stesso vale se la casa mobile (o il camper o la roulotte) è destinata a magazzino o ad altro uso diverso da quello abitativo.

Reato per gli abusivi
Chi non rispetta tali regole va incontro a conseguenze di non poco rilievo.
Installare una casa mobile in maniera permanente senza il relativo titolo abilitativo è, infatti, un comportamento che integra il reato di abuso edilizio, previsto e punito dall’articolo 44 del Testo Unico Edilizia, dal quale non si scampa neanche se la casa mobile è montata su ruote e non è quindi incorporata al suolo.

Tutto quanto detto trova conferma in molteplici sentenze della Corte di cassazione, tra le quali possiamo citare la numero 36481/2019. In tale pronuncia si legge infatti che “è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva … nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative”. Nella medesima sentenza, la Corte ha precisato anche che “integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti indicati dalla legge: collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.

*responsabile dell’Osservatorio del Codice della Strada, settore de ‘Il Quotidiano del diritto on line’ de ‘Il Sole 24 Ore’

 

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