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Lavoro: subito altre 4 settimane di Cig. Poi la riforma: salario minimo, detassazioni e smart working

Approvato il decreto legge in materia di trattamento di integrazione salariale. Primo risultato dagli Stati Generali, nel confronto tra Governo e sindacati. Prorogati anche i termini per la richiesta di Reddito di emergenza


Primo risultato per i sindacati, e dunque per i lavoratori, dagli incontri degli Stati Generali in corso a Villa Pamphili.
Il governo ha inteso intervenire subito sul tema degli ammortizzatori sociali, stabilendo altre 4 settimane di cassa integrazione. Un mese con il quale colmare il ‘buco’ creatosi tra il periodo di cig previsto con il Cura Italia e quello previsto con il decreto Rilancio.
Un modo – ha commentato Conte – “per garantire la continuità del sostegno al reddito”.
Compiuto tale passo, i sindacati chiedono però anche la proroga fino a fine anno, e non solo fino a metà agosto, degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti.

Il Governo, in proposito, conferma di essere al lavoro per una riforma complessiva del sistema, a partire da cavalli di battaglia quali: salario minimo, smart working e detassazione degli aumenti contrattuali.

“Nei prossimi giorni – ha affermato il ministro Nunzia Catalfo, stando a quanto riporta Il Messaggero – inizieremo a confrontarci con le parti sociali: bisogna mettere ordine agli strumenti esistenti prevedendo misure meno passive”. E soprattutto è necessario rendere più semplici le procedure di erogazione. Necessità evidenziata proprio dall’emergenza, con i ritardi accumulati in particolare per il pagamento della cig in deroga.

 

DECRETO PER LA CASSA INTEGRAZIONE. Più nello specifico, il decreto-legge approvato, concernente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

 

 

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