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Isernia, duro colpo alla movida: chiusure anticipate dei locali e stop alla vendita di alcol da asporto

L’ordinanza del sindaco d’Apollonio per arginare il degrado nel centro storico e non solo: da mezzanotte scatta il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche tutto il territorio comunale


di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Con un’ordinanza destinata a far discutere non poco, il sindaco Giacomo d’Apollonio dice stop ai bivacchi e mette fine perfino al consumo di alcolici dopo le 24, in ogni zona della città. La premessa dell’ordinanza medesima traccia un quadro di degrado non più tollerabile: “Il centro urbano cittadino da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne, in particolare in estate e autunno, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande”. I giovani avventori consumano eccessivamente alcol, “dando luogo a comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità e il diritto al riposo dei residenti, con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in latta, plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro e alla sicurezza dei luoghi”.

Non solo: “Al consumo di alcool, in particolare da parte dei minori, si associano anche fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne”, con conseguente super lavoro per le forze dell’ordine, più volte allertate dai residenti esasperati.

Di qui l’ultimo provvedimento, il n. 157 del 17 settembre 2020, che impone un giro di vite alla movida, con la limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande; limitazioni di vendita e consumo di alcolici; il divieto somministrazione di bevande in vetro.

Una decisione che non potrà assolutamente fare contenti i commercianti del centro storico, dopo i mesi di chiusura imposti dal coronavirus nella scorsa primavera. La ripresa parziale di questi mesi, dunque, è destinata a essere accantonata rispetto alle esigenze del rispetto del decoro urbano e della lotta al degrado, evidenziate da una serie di esposti ricevuti dal Comune da parte dei cittadini residenti nel cuore della movida cittadina.

Ma vediamo nello specifico cosa prevede l’ordinanza, già in vigore da oggi essendo stata pubblicata ieri all’albo pretorio del Comune.

NIENTE ALCOL DA ASPORTO NEL CENTRO STORICO. Limitatamente alla zona del centro storico, ovvero nell’intero spazio compreso tra Piazza Carducci e Piazza Pio X, circoscritto dalla via Occidentale e dalla via D’Apollonio, è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte dei pubblici esercizi insistenti nell’area (come bar e ristoranti), nonché esercizi di vicinato o laboratori artigianali dalle ore 24 fino alla chiusura. La consumazione di tali bevande, oltre le ore 24, resta consentita solo all’interno dei pubblici esercizi, o nelle aree di concessione esterne, esclusivamente con servizio al tavolo, confermando la propria precedente ordinanza n. 79 del 26/05/2020.

CHIUSURA ANTICIPATA DEI LOCALI. I locali di somministrazione di cibi e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, e affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, siti nell’area del centro storico indicata nell’ordinanza dovranno chiudere entro e non oltre le ore 2, anche nei giorni del fine settimana del mese di settembre, in deroga all’ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici.

NO ALLE BEVANDE IN VETRO E IN LATTINA. È vietata la vendita e la somministrazione, di qualsiasi bevanda o alimento, in contenitori in vetro e in lattine, dalle ore 21 fino alla chiusura, per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici insistenti nell’area del centro storico come sopra delimitata, raccomandando, a riguardo, l’utilizzo di materiale biodegradabile.

Nel centro storico, a partire dalle ore 21, è inoltre vietato portare al seguito, da parte di chiunque, bibite o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine, acquistate in precedenza e al di fuori dell’area in cui vige il divieto di vendita.

STOP AL CONSUMO DI ALCOL DI NOTTE. L’aspetto sicuramente più anacronistico dell’ordinanza in questione riguarda il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale. Un qualcosa che occhieggia al proibizionismo, ma che appare assolutamente di difficile applicazione, ferma restando l’esigenza di combattere il degrado di cui si lamentano i cittadini.

Ma chi dovrebbe controllare, in ogni angolo della città, di notte, se si sta bevendo una birra in strada con gli amici, se la polizia municipale è sotto forze? Resta un mistero.

Il Comune, in ogni caso, rammenta ai gestori degli esercizi pubblici di osservare le disposizioni vigenti relative al divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di 18 anni; al divieto della filodiffusione musicale all’esterno dei locali; all’obbligo di rispettare i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, nonché all’obbligo della pulizia giornaliera della stessa attraverso il lavaggio della pavimentazione, la pulizia di tutte le superfici e la raccolta continua di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro.

MULTE SALATE E CHIUSURE DEI LOCALI. Per i trasgressori si scivola sul penale: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato – si legge nell’ordinanza – chiunque violi il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro)”.

Va ancora peggio per chi viola il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi oltre le ore 24: ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 comma 1 della Legge 22 maggio 2020 n. 35, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le violazioni agli altri obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, infine, saranno punite ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto legislativo n. 267 del 2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

 

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