HomeOcchi PuntatiNuovo Dpcm, tutte le disposizioni aggiornate per il contenimento dei contagi

Nuovo Dpcm, tutte le disposizioni aggiornate per il contenimento dei contagi

La situazione in continuo peggioramento ha comportato l’adozione di numerosi provvedimenti nel mese di ottobre, nel tentativo di contrastare il diffondersi dell’epidemia


di Domenico Carola*

Con il Dpcm 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del giorno successivo, sono state confermate parte delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e sono state introdotte ulteriori prescrizioni al fine di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le modifiche sono vigenti dal 26 ottobre 2020. Le nuove misure urgenti per il contenimento del contagio resteranno in vigore fino al prossimo 24 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Dpcm è completato da ben 22 allegati, contenenti i vari protocolli, linee guida e raccomandazioni; per quest’ultime si rinvia alla lettura del DPCM in quanto non rilevanti sul piano operativo. È quindi opportuno fornire un primo quadro delle disposizioni in vigore da oggi, tralasciando gli aspetti di minore impatto diretto. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere le ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno.

LE PRINCIPALI NOVITÀ. come già anticipato, il provvedimento ripropone, in parte, le misure già adottate, con alcune modifiche e novità. In particolare, si segnalano in estrema sintesi le seguenti novità rispetto al provvedimento in vigore sino al 25 ottobre 2020.

• Obbligo di esporre nei locali pubblici o aperti al pubblico, di qualsiasi tipo, un cartello con indicato il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;
• Sospensione delle attività relative a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e altri spazi, anche all’aperto, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sport di contatto, feste di qualsiasi tipo, convegni, congressi e gli altri eventi.
• Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.). Nuovi orari e nuove prescrizioni (chiusura dalle 18.00 alle 5.00 e massimo 4 persone per tavolo), con divieto di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18.00

LE PRESCRIZIONI PIÙ RILEVANTI. Ferme restando le disposizioni del decreto-legge 33/2020 , vengono confermate le prescrizioni relative al possesso e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui si sono fornite le prime indicazioni operative resesi necessarie in ragione dell’anticipazione delle prescrizioni in commento, avvenuta ad opera del decreto-legge 125/2020.

Altresì è confermato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (due metri, invece, se si svolge attività sportiva), fatto salvo quanto disposto dagli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza.

Può essere disposta la chiusura dopo le 21 (e fino all’orario indicato nel provvedimento di chiusura) di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Appare evidente che la nuova disposizione, ove adottata, creerà notevoli difficoltà per i controlli degli accessi e dei deflussi giustificabili. Resta fermo l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante, come già disposto dai precedenti provvedimenti.

È stato introdotto un obbligo generale di esporre all’ingresso dei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Accesso del pubblico nei parchi, ville e giardini pubblici condizionato dal rispetto del divieto di assembramento e dal distanziamento sociale (di almeno un metro, due metri per l’attività sportiva).

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

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