HomeOcchi PuntatiAlcoltest: prove inutilizzabili se l'apparecchio non è in regola

Alcoltest: prove inutilizzabili se l’apparecchio non è in regola

Sempre nel caso de quo, la visita primitiva dell’apparecchio utilizzato risale al 2003 e l’etilometro è in funzione da oltre 16 anni, un lasso di tempo eccessivamente lungo in quanto più aumenta l’età dello strumento più lo stesso perde la sua capacità di rilievo.
Entro 12 mesi dalla verifica primitiva, vanno poi effettuate verifiche periodiche volte a verificare che l’apparecchio rispetti gli errori massimi tollerati. Tuttavia, nel caso di specie, tali verifiche sono irregolari in quanto avvenute dopo il termine decorrente alla verifica primitiva. Carente risulta anche la manutenzione del dispositivo: dalla documentazione in atti emerge che non è stata svolta né la sostituzione della batteria interna dello strumento, né del sensore IR.
Come si legge in una precedente sentenza “oltre alle indicazioni tecniche del costruttore, viene in discussione la correttezza dell’omologazione tanto quanto il corretto adempimento delle visite primitive e periodiche, o di revisione, che devono entrambe necessariamente essere espresse nel cd. libretto metrologico, come disciplinato in apposita normativa: starà poi al consulente tecnico nominato dalla difesa di valorizzare gli effetti concreti discendenti, per esempio, dal mancato regolare svolgimento tempestivo delle visite periodiche annua”.
In definitiva, sulla base delle considerazioni del consulente relative ad attendibilità e affidabilità dello strumento utilizzato, discende l’inutilizzabilità delle prove etilometriche effettuate al fine di ritenere provato lo stato di ebbrezza alcolica dell’imputato.
Si ricorda che a mente dell’articolo 526 codice di procedura penale, “non possono essere utilizzate per la deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite. Allorquando, quindi, sia riscontrato a dibattimento della genetica invalidità della omologazione della apparecchiatura etilometrica, e finanche delle citate operazioni di visite e calibrature espressamente prescritte, le risultanze di tali misurazioni indotte all’istruttoria, che sino a quel momento non si appalesavano in sé come illegittime, non potranno tuttavia a quel punto esser più considerate validamente utilizzabili ai fini della deliberazione, finendo così per ricadere nel perimetro di applicazione della citata sanzione processuale”:
Nel caso in commento neppure la pubblica accusa ha fornito prova contraria, nonostante la giurisprudenza affermi che gravi su di essa l’onere di provare il fatto costitutivo del reato e quindi il buon funzionamento dell’apparecchio mediante il quale sono stati eseguiti i controlli de quibus, spettando invece all’imputato la prova dei fatti estintivi o modificativi.
Sul punto, la Cassazione ha espressamente chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (cfr. Cass, n. 38618/2019).
Pertanto, “in assenza di prova che attesti il livello di sostanza alcolica presente nel sangue dell’imputato, e rilevato che l’articolo 186 codice della strada è fattispecie a più norme, una delle quali peraltro priva di rilevanza penale, non e possibile ricavare da sintomi quali l’alito vinoso, gli occhi lucidi, neppure in uno alla positività del c.d. pretest di cui al comma terzo della medesima norma, altra informazione se non quella di una pregressa assunzione di bevanda alcolica, la quale pero nulla è in grado di provare circa l’esatto quantitativo di alcol ingerito e il superamento delle soglie rilevanti per l’applicazione delle sanzioni penali”.

 

* responsabile dell’Osservatorio del Codice della Strada, settore de ‘Il Quotidiano del diritto on line’

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