Le linee guida dettate dalla legge sono molto chiare: e il ministero della Transizione ecologica intende renderle ancora più snelle
ROMA. Il Superbonus 110% verrà esteso e semplificato per consentire la riqualificazione energetica degli edifici in maniera più svelta ed efficace. Questo comporterà procedure più snelle anche per le domande di sanatoria che andranno a risolvere le difformità edilizie che bloccano i lavori di adeguamento. L’annuncio viene direttamente dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani durante il question time al Senato. Ecco dunque le procedure per sfruttare il Superbonus 110% per sanatorie e agevolazioni, come riferito dal sito web del Corriere della Sera.
L’iter prevede di incaricare un tecnico abilitato che avrà il compito di certificare, mediante asseverazione di conformità urbanistica, l’assenza di irregolarità presenti sull’immobile. Questo per poter iniziare i lavori di ristrutturazione e chiedere il Superbonus 110%. Quando tra le planimetrie depositate presso Comune e Catasto e lo stato reale dell’immobile ci sono delle incongruenze, si parla di ‘difformità edilizie’. In caso di edifici antichi, i casi riguardano l’approssimazione con la quale si disegnavano e si depositavano le planimetrie prima della guerra. In tutti gli altri casi sono il frutto di interventi non dichiarati di modifica della struttura, delle finestre, delle scale, oppure una difformità originaria: si tratta del classico abuso edilizio, ovvero quando l’opera è stata fin dall’inizio realizzata in assenza dell’autorizzazione della pubblica amministrazione o non rispettando il progetto depositato in Comune. Il primo passo è dunque accertarsi se l’immobile presenta semplici difformità o veri e propri abusi, tramite il confronto con la documentazione e la perizia del tecnico incaricato.
Il limite fissato dalla legge è chiaro. Si tratta del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) all’art. 49, comma 1, in cui si dice che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”. Se la difformità è quindi inferiore a questo tetto, è sufficiente che il tecnico produca una ‘dichiarazione sostitutiva di atto notorio’ che certifichi come la discordanza rispetta tale limite massimo.
Se si resta al di sotto di questo tetto percentuale non si deve quindi procedere alla sanatoria. Quando invece lo si supera, è necessario procedere con la richiesta di una sanatoria edilizia per poter accedere al Superbonus. In genere basta presentare in Comune una richiesta, che preveda il pagamento di una sanzione calcolata sull’entità dell’abuso. Questo permetterà di regolarizzare l’immobile. Ci sono però dei casi in cui l’abuso deve essere abbattuto, ripristinando la condizione originaria dell’immobile. Il Testo Unico Edilizia chiarisce all’art. 50 che “il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49”. In sostanza, la procedura di “sanatoria” richiede la sussistenza delle condizioni che avrebbero determinato il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. In presenza delle condizioni prescritte, l’autorizzazione ha efficacia retroattiva, cioè vengono meno gli impedimenti alla concessione dell’agevolazione fiscale. A questo punto si potrà procedere con la richiesta degli incentivi come il Superecobonus 110%.
Ma se l’iter della sanatoria non è concluso, a causa dei tempi spesso lunghi nei quali le cui pratiche stazionano da tempo negli uffici comunali preposti, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha comunque ammesso alla detrazione “anche gli immobili per i quali sia in corso la pratica di definizione, in sanatoria, fatta salva la restituzione delle detrazioni di cui si è usufruito, in caso di conclusione con esito negativo della pratica stessa”. Questo vuol dire che è possibile eseguire gli interventi e usufruire delle agevolazioni anche se sull’immobile è in corso una procedura di sanatoria o pendente una domanda di condono.
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