Categories: POLITICA & ATTUALITA'

Dramma incendi, Toma: ‘Vietato bruciare stoppie e accendere fuochi”

Il Presidente della Regione ha emanato un Decreto per la prevenzione, valido in tutto il Molise da oggi al 30 settembre. Unica eccezione i fuochi accesi per i pic nic nelle sole aree appositamente gestite e attrezzate. Attivata presso la Protezione Civile la Sala Operativa Unificata Permanente. Ecco tutte le regole e le pesanti sanzioni.


L’arrivo della stagione estiva e il drammatico ricordo degli incendi del recente passato ha indotto il Presidente della Regione Toma ha emanare un Decreto che sancisce lo stato di grave pericolosità per gli incendi valido per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Molise. Il Decreto è efficacia da oggi, giorno di pubblicazione sul Bur Molise al 30 settembre 2022. Per tale periodo è attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup). Sarà obbligatoria l’osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia. Le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia. Le Province competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla navigazione delle acque interne, ai sensi della Legge regionale n. 18 del 23 dicembre 1998, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile al fine di poter effettuare i necessari rifornimenti d’acqua, secondo le disposizioni e procedure pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – Edizione 2022”. Il Direttore del Servizio di Protezione Civile notificherà il presente Decreto alle Prefetture di Campobasso ed Isernia, a tutti i Sindaci della Regione Molise, ai Presidenti delle Province di Campobasso ed Isernia, ai Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane, al Comando Legione Carabinieri Abruzzo – Molise, alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Isernia, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’allegato al Decreto prevede le Disposizioni e buone pratiche da osservare.Eccole. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture operative di Protezione Civile (Sala Operativa Regionale) e/o alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell’evento. 2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise: a) in osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge n. 353/2000, art. n. 3, comma 9, sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi e, pertanto, vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività: – accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5); – far brillare mine o usare esplosivi; – usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; – usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; – fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio; – esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 3); Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall’art. n. 10 della Legge n. 353/2000; b) in osservanza alla L.R. n. 6/2000 e Regio Decreto n. 3267/1923, come regolarmente nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di “radure” e superfici boscate vincolate e non. Per la trasgressione, ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall’art. n. 28 delle P.M.P.F; c) in osservanza della L.R. n. 8/2005 e s.m.i., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché, quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie. E’ altresì vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Per l’accensione dei fuochi pirotecnici, nelle zone di cui al punto 2), è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco, alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ed alle Forze dell’Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l’innesco accidentale di incendi, nonché, l’indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Queste ultime, dotate di idonei mezzi AIB e DPI, devono essere in grado di prevenire I’innesco e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi AIB indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l’attività pirotecnica. 4. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, I’Anas, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ed i Commissari liquidatori delle Comunità Montane provvedono, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile. 5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere. 6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di 20 metri, sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre, dovranno predisporre apposita cartellonistica, ben visibile, indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili. Questi i contatti per le segnalazioni: § 800 120 021 – numero verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile – Regione Molise; S 0874 7791 – Sala Operativa Regionale – Servizio di Protezione Civile – Regione Molise; § 1515 – numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri; § 115 – numero di emergenza del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco.   

Maurizio

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