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Bloccare l’accesso allo stabile con l’auto è reato

Violenza privata ostacolare l’ingresso del vicino con l’auto


Si commette violenza privata art. 610 c.p. quando con violenza o minaccia si costringe qualcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, come ostacolare con l’auto l’uscita da casa.

Il reato di violenza privata può essere commesso anche con l’auto, quando la stessa viene posta davanti al punto di ingresso e uscita di un edificio, impedendo così il passaggio.

Non ha importanza che l’imputato abbia chiesto di pazientare per completare lo scarico, tanto più che in quel punto era presente un passo carrabile.

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di violenza privata contemplato dall’art. 610 c.p.

Viene per questo condannato alla pena della reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Nessuna violenza ma inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

Con due motivi di ricorso il difensore dell’imputato si rivolge alla Cassazione per contestare la decisione assunta in sede di appello.

Con il primo motivo deduce la violazione della norma di cui all’art. 610 c.p, che punisce la violenza privata e rileva la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe dovuto qualificare il fatto come inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, condotta illecita che il codice penale punisce all’art. 650 c.p visto che la persona offesa si è qualificata come pubblico ufficiale.

Con il secondo motivo lamenta l’illogicità della motivazione perché i fatti sono stati travisati e non valutati dal giudicante in maniera critica.

Alla luce di dette considerazioni il difensore chiede in via subordinata di riqualificare il fatto appunto ai sensi dell’art. 650 c.p, di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, come prevede l’art, 131 bis c.p, chiedendo in ultimo ed eventualmente la sola applicazione della pena pecuniaria.

Non si può impedire il passaggio per scaricare l’auto

Il ricorso viene però giudicato dalla Cassazione come inammissibile.

Erra l’imputato nel ritenere che la condotta di chi parcheggia la propria auto davanti a un fabbricato, impedendone in questo modo il passaggio, non possa essere qualificato come una violenza privata.

Affinché si configuri il reato di violenza privata è sufficiente infatti ricorrere a “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offesa delle libertà di determinazione e di azione.”

Sul giudizio pesa anche la recidiva del soggetto, mentre non rileva che lo stesso sostenga che i tempi per rimuovere il mezzo si sono dilatati perché la persona offesa, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha richiesto anche ai componenti del nucleo familiare dell’imputato i documenti.

Dal filmato prodotto come prova in giudizio è emerso infatti, al contrario, che l’imputato, così come i suoi familiari, non si sono adoperati per liberare rapidamente il passaggio, ritardando così il transito in quel punto della persona offesa, che solo in seguito ha chiesto agli stessi di esibire i documenti, in quanto pubblico ufficiale.

Nessuna autorizzazione allo scarico era previsto inoltre in quel punto, stante la presenza del passo carrabile.

A nulla valgono quindi il dictum dell’imputato, che afferma di aver chiesto gentilmente alla persona offesa di pazientare giusto il tempo di consentirgli lo scarico.

Per quanto riguarda poi la diversa qualificazione giuridica del fatto e la ritenuta sussistenza degli elementi che devono condurre alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Cassazione rileva che correttamente la corte di appello non si è pronunciata sulle stesse perché non devolute nello specifico alla sua cognizione.

Ergo emerge lapalissianamente che il ricorso è, anzitutto, manifestamente infondato nella parte in cui nega, in maniera del tutto erronea, che l’ostruzione della pubblica via con una vettura parcheggiata non costituisca condotta sussumibile nell’incriminazione in esame. Correttamente la Corte di appello ha richiamato il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione» (Sez. 5, n. 1913/2017, cit.)”

Pasquale

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