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Pedaggi e patenti: tante novità con la conversione del Decreto Trasporti

L’iter in dirittura d’arrivo


di Domenico Carola*

ROMA Ormai è in dirittura di arrivo l’iter di conversione del decreto legge 68/2022 ed entro ferragosto vedremo entrare in vigore ulteriori novità in materia di codice della strada, considerato che dopo l’approvazione del Senato di un testo modificato il voto alla Camera pare scontato.

Pedaggi comunali. All’articolo 7 del codice della strada, comma 9, viene previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

Sagome dei veicoli con cabine allungate o dispositivi aerodinamici. Con una nuova modifica dell’articolo 61, è stato disposto che i veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal medesimo articolo 61, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.

Meglio definita la possibilità di traino dei rimorchi per i titolari di patenti speciali. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma 4. In sostanza non è più prevista la possibilità di trainare rimorchi ma quella di conseguire le patenti con BE, C1E, CE, D1E e DE. A questa modifica si coordina quella del comma 11, per quanto concerne le abilitazioni professionali per trasporto cose o persone con le patenti speciali.

Patente A e passaggio alle categorie superiori. Il corso di formazione (di almeno 7 ore), presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. La direttiva richiamata dispone che per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell’allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2.

Non più revoca della patente se uno non si presenta alle prove per il rinnovo della patente scaduta da oltre 5 anni. La novità introdotta dal decreto legge 68/2022 era stata criticata dagli addetti ai lavori e giustamente in sede di conversione è stato previsto che in caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile, in analogia a quanto previsto dall’articolo 128 del codice della strada.

Nuovo assetto per l’articolo 167 del codice della strada. In particolare, al di là dell’impianto sanzionatorio, saranno previste quali fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di pesa statica si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di pesa dinamica si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.

La continuazione per taluni illeciti del codice della strada. Se ne era parlato, trovando una soluzione operativa simile a quella prospettata con il nuovo articolo 198-bis che ha il pregio di istituzionalizzare e disciplinare questo nuovo istituto limitato a talune violazioni del codice della strada, con la particolarità che sarà richiesto il pagamento del triplo della sanzione minima, oltre alle spese per tutti i verbali, se tale soluzione è più favorevole rispetto al pagamento delle singole sanzioni.

L’applicazione è limitata alle violazioni che riguardano la circolazione con veicoli non in regola con i requisiti tecnici o amministrativi che, a talune condizioni, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi, sono sanzionati una sola volta.

In passato si era risolto allo stesso modo il problema delle violazioni degli articoli 80 o 193 accertate senza contestazione immediata, concludendo che trattandosi di illeciti commessi in circolazione, statica o dinamica, in assenza di diversi elementi di valutazione e prima della contestazione o notificazione del primo verbale, si doveva procedere solo per il primo illecito. Infatti, la nuova disposizione prevede che la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione.

Le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono, invece, nuove violazioni. In sostanza, in assenza di contestazione immediata, l’illecito oggetto della prima notifica assorbe gli altri accertati nei 90 giorni precedenti. Se invece vi è stata la contestazione immediata, l’illecito contestato assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione nei 90 giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate.

A seguito della contestazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l’organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

Quanto al pagamento della sanzione, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.

L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.

L’istanza è corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui al punto successivo e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o al comando cui la stessa è presentata.

L’archiviazione è disposta dal responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione. In deroga all’articolo 202, il pagamento della somma così determinata può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata con la quale si procede all’applicazione del nuovo istituto.

Qualora, nei termini indicati dall’articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l’integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

Il pagamento della somma così determinata, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.

Da dire che la soluzione appare assai complessa da gestire e lascia molte perplessità.

Vedremo come la interpreterà il Ministero dell’interno

Riscossione coattiva per violazioni commessi con veicoli immatricolati all’estero. Stante la difficoltà della riscossione coattiva, salvo i casi previsti dall’art, 93-bis, questa può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo con applicazione delle disposizioni dell’articolo 207.

Sarà necessario un decreto interministeriale per disciplinare questa nuova modalità di riscossione che, evidentemente presenta dei dubbi di costituzionalità, atteso che il conducente potrebbe non avere niente a che fare con il trasgressore o l’obbligato in solido, dal quale potrebbe aver acquistato o noleggiato il veicolo successivamente alla commissione delle violazioni.

Attendiamo la definitiva approvazione della legge di conversione e poi vedremo la posizione del Ministero sulle novità introdotte con le nuove disposizioni.

*Osservatorio Codice della Strada ‘Il Sole 24 Ore’

Deborah

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