HomeOcchi PuntatiIl Comune può negare il diritto di accesso al consigliere comunale 

Il Comune può negare il diritto di accesso al consigliere comunale 

di Domenico Carola*

Con la richiesta di accedere al protocollo informatico dell’ente da parte del consigliere comunale, non è in contestazione la facoltà di accesso ad atti dell’amministrazione relativamente alla quale il consigliere svolge il suo ufficio, ma l’ingresso senza forma, riscontro e vaglio in una strumentazione digitale che continuativamente permetta l’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione. Ergo legittimo il diniego all’accesso al protocollo informatico dell’ente per ottenere le credenziali a tutta la documentazione. 

Con la richiesta di accedere al protocollo informatico dell’ente da parte del consigliere comunale, non è in contestazione la facoltà di accesso ad atti dell’amministrazione relativamente alla quale il consigliere svolge il suo ufficio, ma l’ingresso senza forma, riscontro e vaglio in una strumentazione digitale che continuativamente permetta l’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione. 

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 3 febbraio 2022, n. 769, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 116 del Decreto Legislativo 104/2010, c.d. Codice del processo amministrativo, da parte di un consigliere comunale per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento del diniego e rifiuto opposto dall’amministrazione in ordine alla sua richiesta di accesso da remoto al sistema informatico comunale, in particolare al protocollo informatico ed al sistema informatico contabile con utilizzo di credenziali e password. La normativa in materia di accesso è oggi caratterizzata dai seguenti riferimenti. 

In primo luogo continua a trovare applicazione la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo che negli articoli 22 e seguenti disciplina l’accesso c.d. documentale. Si tratta di quel tipo di ‘strumento’ che può essere utilizzato da chiunque abbia un interesse ad ottenere la visione ed estrarre copia di specifici documenti e/o atti detenuti dalla pubblica amministrazione. 

Il Decreto Legislativo 33/2013, c.d. Decreto trasparenza, come noto, ha introdotto altre due forme di accesso agli atti: 

 l’accesso civico; 

 l’accesso civico generalizzato. 

Queste tipologie di accesso sono state previste dal legislatore per consentire a chiunque un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione. 

E’ quindi possibile ottenere l’accesso a documenti o atti che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare ma non vi ha provveduto (accesso civico) e ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza (accesso civico generalizzato). 

Naturalmente in tutte queste circostanze, il cittadino ha l’onere di individuare e specificare l’oggetto della sua richiesta. 

La posizione del consigliere comunale, come noto, è tutelata dall’art. 43 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede al comma 2 che: i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. 

Secondo il Consiglio di Stato, da questa norma si evince che a) il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte, sicché accede all’esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell’organo e non è un’attribuzione personale del consigliere medesimo; b) oggetto dell’accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi ma anche ogni «informazione» o «notizia» relativa all’organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche; c) l’accesso non è condizionato alla dimostrazione di un personale interesse (alla conoscenza dell’atto ovvero alla acquisizione dell’informazione) o alla presentazione di una giustificazione.” 

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi, sia in primo sia in secondo grado è stata considerata non tutelabile la posizione del consigliere comunale che aveva richiesto di avere “accesso” da remoto al protocollo informatico dell’ente. 

Secondo la sentenza in commento il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (in termini, Consiglio di Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12 che spiega: “Del resto, la finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere”). 

Occorre così che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare:  

 non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il Sindaco e la Giunta) e non al Consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente; 

 non sia in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); 

 avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 

L’ente comunale interessato aveva altresì assicurato al consigliere comunale la messa a disposizione presso gli uffici dell’ente di una postazione pc con accesso tramite utilizzo di apposite credenziali per la consultazione telematica delle notizie necessarie in ragione dell’esercizio delle sue funzioni. 

La legittima posizione del Comune di non consentire l’accesso da remoto al sistema informatico dell’ente non deve quindi considerarsi come diniego di accesso, bensì come diniego di un’innovazione organizzativa radicale, che prescinde da singoli atti o documenti e che consiste nella disponibilità, da parte del consigliere comunale, delle credenziali di accesso alla documentazione digitale o digitalizzata di tutta l’attività amministrativa dell’ente territoriale tale da metterlo in condizione di avere immediato ingresso, a discrezione e senza una ragione particolare, a qualsivoglia – anche se allo stato indeterminato e indeterminabile – passato, presente o futuro atto o documento amministrativo contemplato dal sistema in discorso. 

*Osservatorio Codice della strada ‘Il Sole 24 Ore’

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