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Pensioni, slitta la riforma: verso la proroga di ‘Quota 103’. Ecco cosa accade

Le modalità chiarite dall’Inps. Tutti i requisiti


ROMA. Slitta al 2025 la discussione su “Quota 41”, ossia sul pensionamento con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età. Poche le risorse finanziarie attualmente a disposizione del Governo, che dunque prosegue, almeno per un altro anno, sulla strada di ‘Quota 103’.  

L’Inps – si legge su Fanpage – ha chiarito, con una dettagliata circolare pubblicata sul sito dell’Istituto, quali sono le modalità per accedere alla pensione anticipata, chi può richiederla e quali sono le tempistiche per lasciare il lavoro. Si comincia dai requisiti. Nella circolare si legge:

“Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata flessibile”.

In sostanza, i lavoratori che raggiungono i 41 anni di contributi versati, con 62 di età anagrafica, possono accedere alla pensione anticipata.

Per quanto riguarda l’importo, invece, si precisa: “Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente”.

In merito alla decorrenza, invece, ci sono delle differenze a seconda della tipologia di lavoratori che accedono allo scivolo. Si legge ancora nel documento: “I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra)”.

Discorso diverso, infine, per chi lavora nella Pa: “I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023″.

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