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Farmaci oncologici ad alto costo per i pazienti di fuori regione, il Tar ha deciso: nessun limite

I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza del Gemelli Molise, che ha presentato ricorso contro il decreto della struttura commissariale. L’udienza di merito è fissata per il 21 febbraio 2024


CAMPOBASSO. Nuova bocciatura del Tar Molise nei confronti della struttura commissariale. Questa volta sotto la lente è finito il provvedimento legato alla fornitura del farmaci oncologici ad alto costo ai pazienti di fuori regione. I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza del Gemelli Molise, pronunciando apposita ordinanza. Decreti sospesi e udienza di meriti fissata per il 21 febbraio del prossimo anno.

La questione, nello specifico, riguarda la scelta – con decreto n. 5 del 13.2.2023 il Commissario ad  acta – di modificare la gestione del sistema unico, centralizzato, degli acquisti dei farmaci oncologici ad alto costo e oncologici innovativi da somministrarsi in strutture quali il Gemelli, in forza del quale l’Asrem era stata individuata come delegata per il reperimento e acquisto dei detti farmaci, con la copertura della relativa spesa.

E  istituire, per l’effetto, un regime differenziato a seconda della provenienza del paziente, mantenendo la delega delle dette funzioni in capo all’Asrem per i soli pazienti residenti in Molise, ed eliminando invece tale previsione, a decorrere dal 1° aprile scorso, per quelli extraregionali.

Con provvedimenti successivi Asrem e Regione hanno stabilito, in attuazione del medesimo d.C.A. n. 5/2023, che, nelle more di eventuali specifici accordi interregionali per la gestione degli assistiti in carico presso centri di cura extraregionali, il  Gemelli Molise sarà tenuto ad inviare la richiesta dei farmaci da somministrare ai pazienti residenti fuori regione alla Asl di residenza del singolo assistito, specificando che “l’ordine, il ricevimento della fattura e la sua liquidazione sono a carico dell’Asl di residenza”.

Decisione contestata dalla struttura che assistita dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Vita Lucrezia Vaccarella e Fabio Verile, “ha lamentato, in particolare, che l’adozione di tali provvedimenti  ha posto repentinamente a  rischio la tempestività, continuità ed efficacia delle terapie per i pazienti extraregionali attualmente in cura, in tutti i casi in cui le singole Aziende Sanitarie di provenienza di tali pazienti non si adoperino in concreto con la necessaria prontezza per procurare preventivamente alla struttura ricorrente i farmaci ad alto costo necessari per le terapie di volta in volta da somministrare”.

Per il Tar “pur nella consapevolezza della serietà delle ragioni che hanno indotto la struttura commissariale a introdurre un meccanismo di razionalizzazione della spesa farmaceutica anche al fine di salvaguardare la liquidità dell’Asrem, nel bilanciamento degli  interessi in gioco merita prevalenza quello del ricorrente (il Gemelli Molise) a poter proseguire senza sproporzionati ostacoli a fornire anche nei confronti dei pazienti di provenienza extraregionale le somministrazioni per cui è causa, atteso che tale fine converge con il centrale interesse del malato ad evitare il più che concreto rischio di subire soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio sanitario prestato in suo favore”.

E ancora. La disciplina introdotta dal decreto  è divenuta operativa dal 1° aprile 2023, vale a dire dopo soli 45 giorni  dall’adozione del d.C.A. n. 5/2023, e che tale limitato periodo di vacatio, “stante anche l’esclusione della possibilità per la struttura sanitaria privata di procedere direttamente all’acquisto dei farmaci in discussione – si legge nell’ordinanza  – non appare adeguato, bensì incongruo e irragionevolmente breve, rispetto all’essenziale esigenza di consentire alla ricorrente di conformarsi alla nuova disciplina regolatoria, nelle more della definizione degli accordi interregionali per la gestione degli assistiti in carico presso centri  di cura extraregionali, accordi richiamati dalle stesse disposizioni attuative emanate dalla Regione – Direzione Generale regionale per la Salute (cfr. nota prot. n. 51966/2023). Ma anche di garantire l’interesse collettivo, oltre che privato, alla continuità e tempestività delle prestazioni sanitarie da somministrare nei confronti dei pazienti extraregionali, per la tutt’altro che remota ipotesi in cui i farmaci ad alto costo necessari per le terapie da somministrare di volta in volta non vengano forniti con la necessaria prontezza dalle Aziende sanitarie di provenienza dei malati”.

Ad avviso dei giudici amministrativi dunque  “sussistono i presupposti per disporre la sospensione piena degli effetti dei provvedimenti impugnati con riferimento alle prestazioni da rendersi entro i limiti di budget annuale programmati nei confronti della struttura ricorrente per i pazienti extraregionali. Quanto ai farmaci per le prestazioni da rendersi, invece, oltre i predetti limiti di budget, i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati sussistono limitatamente alla previsione del termine transitorio per l’entrata in vigore del nuovo procedimento di acquisto, in quanto il termine all’uopo previsto non si presenta parametrato in modo coerente con la molteplicità e complessità degli adempimenti preparatori occorrenti per l’accettabile funzionamento del nuovo meccanismo introdotto”.

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