La Quarta Sezione si è pronunciata definitivamente sull’Appello
ISERNIA. Battaglia legale sul Lotto Zero: è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Molise, Arpa e Anas contro il Comune di Isernia e il WWF.
Come noto a marzo del 2024 il Tar aveva dato ragione al Comune di Isernia che nel 2021 impugnò la determinazione del direttore del II Dipartimento della Regione Molise (n. 92 del 30.09.2021) relativa alla proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
Ricorso volto, in sostanza, a verificare la regolarità delle procedure, con particolare riferimento alla VIA, che hanno portato al rilascio delle autorizzazioni per l’avvio del cantiere per il completamento dell’ultimo tratto della superstrada Isernia-Castel di Sangro. In risposta Regione, Arpa e Anas si sono rivolte al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza dei giudici amministrativi.
Istanza che è stata dunque accolta e, “per l’effetto – scrive il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado”.
“La ricostruzione del Tar – scrivono i giudici – non tiene in debito conto la circostanza che, prima della scadenza del termine di efficacia della Via, si è svolta la conferenza di servizi, ai sensi e per le finalità degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 383/1994, nella quale è stato approvato l’intervento oggetto del presente giudizio all’unanimità, con la partecipazione anche della Regione. Secondo il Tar la suddetta conferenza di servizi ‘integra un regime giuridico speciale che rileva essenzialmente […] ai fini propri delle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, non potrebbe, quindi, avere alcun rilievo sotto il profilo ambientale. Ne deriverebbe che la V.i.a. originariamente rilasciata non potrebbe essere confermata o prorogata in tale ambito procedimentale’.
Tali conclusioni non possono essere condivise perché offrono una lettura della conferenza di servizi eccessivamente disancorata dal generale quadro normativo che deve essere necessariamente integrato con quello speciale. Se è vero che la conferenza di servizi, svoltasi ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 383/1994, ha la finalità di localizzazione delle opere pubbliche (art. 1) e di accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi (art. 2), non può essere escluso che le amministrazioni inseriscano in tale segmento procedimentale anche valutazioni di ordine ambientale al fine di concludere più tempestivamente ed efficacemente il procedimento, in omaggio al principio del buon andamento e del raggiungimento del risultato migliore. A tale esito ben può giungersi applicando la normativa generale rappresentata dagli artt. 14 bis, comma 2, e 14 quater, comma 1, l. 241 del 1990, la cui applicazione non è esclusa dalla disciplina speciale: ne consegue che, se nell’ambito di una conferenza di servizi instaurata formalmente per la localizzazione delle opere pubbliche, ai sensi del d.P.R. n. 383/1994, vengono coinvolte le autorità preposte alla tutela ambientale che esprimono un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, non possono di certo ritenersi irrilevanti tali pareri perché non formulati all’interno di una ordinaria conferenza di servizi”.