HomeNotizieCRONACAIl Tar Molise annulla il concorso della Regione per la Protezione Civile...

Il Tar Molise annulla il concorso della Regione per la Protezione Civile – IL COMMENTO

I giudici della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise con la sentenza n. 159 del 1° giugno 2020 hanno ritenuto che le argomentazioni addotte dall’Amministrazione per escludere il ricorso alla stabilizzazione dei ricorrenti sono insussistenti 


 di Domenico Carola per ‘Il Sole 24 Ore’

LA VICENDA

La Regione Molise pubblica avvisi pubblici relativi al concorso pubblico per l’assunzione di 14 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, per le attività del Centro funzionale di Protezione civile. 10 dipendenti del Centro funzionale di Protezione Civile della Regione, precari da anni presso il predetto Servizio hanno impugnato i bandi lamentando che la Regione Molise mediante l’ultimo Piano Triennale dei Fabbisogni del 2019 aveva individuato le proprie carenze di organico in riferimento a quello del Servizio di Protezione Civile e tuttavia, piuttosto che stabilizzare finalmente i precari del Centro funzionale dopo anni e anni di servizio, aveva deciso di mettere a bando i relativi posti tramite i concorsi. I dipendenti precari, che in alcuni casi operano al servizio della Regione addirittura da dieci anni e con contratti a termine sempre prorogati, lamentano anche che è stato indetto il concorso pubblico aperto a tutti e senza prevedere riserve in favore di coloro che da anni e anni, in condizioni di precariato, attendono una stabilizzazione ormai sacrosanta.

LA DECISIONE

I giudici del Tribunale Amministrativo del Molise accolgono il ricorso ed annullano la procedura bandita dalla Regione. Richiamano, preliminarmente, il contenuto dell’articolo 20 della legge Madia, che, per quanto di interesse dispone che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita con rapporto di lavoro a tempo determinato, “possono”, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i requisiti di risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali e  abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Dal tenore letterale della disposizione de qua, come è reso palese dell’utilizzo della forma verbale “possono”, si evince chiaramente che non sussiste alcun obbligo per le pubbliche amministrazioni, pur in presenza di soggetti stabilizzabili, di soddisfare il proprio bisogno assunzionale con procedure di stabilizzazione invece che con procedure concorsuali. Va dunque esclusa qualsiasi pretesa al riconoscimento di un diritto soggettivo alla stabilizzazione in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa. Per quanto riguarda gli avvisi pubblici indetti relativamente al concorso il collegio ha stabilito che sono carenti sotto il profilo della “motivazione e dell’istruttoria perché le argomentazioni dell’Amministrazione per escludere la stabilizzazione dei ricorrenti si richiamerebbero a presunte ragioni ostative” definite insussistenti. l Tribunale ha sottolineato che l’Amministrazione ha ritenuto ostativi al ricorso alla procedura di stabilizzazione elementi che invece in alcun modo potevano venire in rilievo a tal fine. E difatti è difficile immaginare che un’Amministrazione attenta alla tutela e alle posizioni dei propri dipendenti, i quali da anni prestano la propria opera per garantire al meglio il funzionamento del Centro operativo e della Sala operativa in un settore così importante come quello di Protezione civile, possa ritenere di evitare la stabilizzazione di personale precario, spesso con famiglie a carico, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi.

CLICCA SU AVANTI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Più letti

Il tombolo alla conquista del mondo: dalla Slovenia a Isernia per...

Sonja Bogataj e Meta Gregorac vengono dalla Idrija Lace School, la più grande e antica del mondo: sono state accolte dalle 'pizzigliare' del centro...
spot_img
spot_img
spot_img