Quando non sussiste la fede privilegiata nel verbale

Il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 645 del 24 settembre 2020 ha ritenuto che il verbale non è dotato di fede privilegiata con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale e in presenza di fatti accaduti con modalità repentine


di Domenico Carola per Il Sole 24 Ore*

LA VICENDA
Un conducente proponeva opposizione davanti al magistrato onorario avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale per violazione delle norme afferenti il sorpasso. Nel caso de quo, l’automobilista era stato sanzionato per aver effettuato manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante vi fosse segnaletica di cantiere in atto con restringimento della carreggiata e corsie canalizzate. Il Giudice di Pace confermava il difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, come dedotto dal ricorrente. A norma della normativa vigente, Legge 15/2005, rammenta il magistrato, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

LA DECISIONE
Il giudice onorario di Frosinone accoglie il ricorso pur riconoscendo che il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova fino a querela di falso di quanto con esso attestato, la fede privilegiata non si ritiene sussistere né con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e dunque abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. Ergo addio alla sanzione per sorpasso non consentito qualora l’ordinanza del Prefetto, di fronte a prove tali da mettere in dubbio l’avvenuta violazione delle norme del codice della strada, non motivi adeguatamente in ordine all’effettiva commissione dell’infrazione contestata. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Fanno eccezione, ovvero non richiedono motivazione, gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. La funzione della motivazione, ribadisce il magistrato onorario, è duplice: da una parte porre l’interessato in condizione di esercitare le proprie difese, ripercorrendo l’iter logico e giuridico che ha condotto l’autorità amministrativa a ritenere fondato l’accertamento e ad applicare la sanzione; dall’altro, consentire al giudice di eseguire un controllo sulla validità formale e sostanziale dell’ingiunzione stessa. Le considerazioni confortate dall’unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 519/2005) secondo cui, “ove l’interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l’ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso”. La ratio di tale normativa, secondo la sentenza è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l’accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall’esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Nel caso di specie, non è emersa prova dell’effettiva confutazione, da parte della Prefettura, dei motivi di ricorso allegati dall’opponente in sede amministrativa. Dalle prove prodotte, tra cui fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e testimonianze acquisite, era emerso che la vettura non aveva effettuato manovra di sorpasso di altro veicolo. Tuttavia, l’Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova contraria a fronte di tali considerazioni.