HomeNotizieLavoro e bandiQuota 100: cosa succederà nella sperimentazione pratica?

Quota 100: cosa succederà nella sperimentazione pratica?

di Giuseppe Castelli

LAVORO. Lo scorso 28 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 4 del 2019, è stata introdotta nel nostro ordinamento la cosiddetta quota 100 per le pensioni. Il nuovo impianto è strutturato, per ragioni di compatibilità con i vincoli di bilancio e sostenibilità del sistema, su diverse direttrici che si possono riassumere in: requisiti anagrafici e assicurativi, “paletti” di natura reddituale, decorrenze differenziate dell’assegno pensionistico differenziate tra lavoratori pubblici e privati. Quota 100, secondo il citato decreto, è quindi una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge, specificati nel prosieguo dell’articolo.

Ancor prima di parlare dei requisiti è bene ricordare che condizione principale ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. A proposito dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, l’INPS infatti specifica che “La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte”. I requisiti anagrafici ed assicurativi consistono nel fatto che Quota 100 può essere richiesta se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Per quanto riguarda invece la contribuzione, invece, il requisito contributivo può essere perfezionato anche valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Questi requisiti possono essere cumulati tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria (che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria, invece, preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.   

Inoltre, viene espressamente esclusa la fruibilità di “quota 100”:
– ai fini del conseguimento della prestazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della l. n. 92/12 per cui in caso di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le OO.SS. aziendali prevedano, a fini di incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani, che il datore di lavoro si impegni a corrispondere loro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro a normativa vigente, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;
– ai fini della fruizione della prestazione di cui sopra nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91;
– da parte del personale delle Forze armate e di polizia.

Come anticipato in premessa, con riferimento alle diverse tipologie di personale ed alla natura pubblica o privata del datore di lavoro, sono state previste una serie di decorrenze differenziate.

Conformemente a quanto disciplinato dalla norma in oggetto in tema di decorrenze differenziate, si ricorda a titolo semplificativo e non esaustivo che: i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per “quota 100” il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019, i dipendenti pubblici conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019, Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti; per quanto riguarda gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati o autonomi dell’INPS, se hanno maturato i requisiti di accesso entro il 31/12/18, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019; se la maturazione degli stessi avviene dal 1° gennaio 2019 in poi, essi acquisiscono il diritto ad una decorrenza di pensione fissata a 3 mesi dalla maturazione stessa.

Alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, è utile ricordare, per completezza di informazione, che la “Pensione Quota 100”, analizzata in questo articolo, è solo una delle prestazioni pensionistiche previste per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e per gli iscritti alla Gestione Separata quali: la pensione di vecchiaia e anticipata, pensione “opzione donna”, il beneficio per i lavoratori precoci, le pensioni supplementari (di vecchiaia, di invalidità, ai superstiti), il supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire e la pensione di inabilità.

Alla luce di questo quadro normativo, si attende la sperimentazione pratica che sarà interessante commentare tra qualche tempo.

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