Quota 100: le nuove disposizioni Inps

La recente circolare dell’istituto di previdenza nazionale spiega il rapporto tra i rapporti pensionistici anticipati e le prestazioni a sostegno del reddito


LAVORO. L’Inps nella recente circolare n. 88/2019 si è pronunciata sul rapporto tra i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito, nonché sui rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità.

In premessa si può già affermare che la NASpI non è compatibile con la pensione, come previsto dall’articolo 11 del dlgs 22/2015, che fra le cause di decadenza prevede il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Alla luce di quanto sopra, la circolare in oggetto ha chiarito il dubbio se Quota 100 sia da considerarsi a tal fine un pensionamento anticipato, stabilendo se chi perfeziona i requisiti della Quota 100 ma non fa domanda di pensione può continuare a percepire la Naspi o fare domanda per ottenerla.

Cosa accade invece se chi perfeziona i requisiti della Quota 100 opta per la pensione?

In quest’ultimo caso, la Naspi (se già percettori) decade alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di Quota 100 e, nel caso di domanda NASpI effettuata, la stessa viene rifiutata con relativa decorrenza contemporanea o successiva alla decorrenza della pensione. Quanto sopra è applicabile anche ai casi in cui si parla di Quota 100 e indennità di mobilità o prestazioni erogate dai fondi di solidarietà.

Per quanto concerne la casistica dei lavoratori precoci, bisogna presentare domanda entro il 1 marzo dell’anno e per la decorrenza dell’assegno si applica la finestra trimestrale. Per il periodo in cui ci saranno le attività amministrative di verifica dei requisiti e fino alla prima decorrenza utile della pensione tale categoria di lavoratori possono continuare a percepire la Naspi durante. Per quanto riguarda infine la parte di circolare riguardante NASpI e opzione donna e NASpI – assegno di invalidità ci sono delle pecisazioni.

Per il primo caso l’INPS specifica che la Naspi viene erogata per tutta la finestra trimestrale che si applica alla pensione anticipata, così come il trattamento prosegue durante i 12 (lavoratrici dipendenti) o i 18 mesi (autonome) che trascorrono tra il diritto e la decorrenza della pensione con l’opzione donna.

A proposito invece del rapporto NASpI – assegno di invalidità, la circolare ha precisato che un titolare di assegno di invalidità sospeso, in quanto fruitore della Naspi, decade da quest’ultima se matura i requisiti per la pensione di vecchiaia, ma non per quella anticipata, questo perché detto assegno non consente l’accesso all’anticipata. In definitiva, alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni che ricaviamo dalla recente circolare Inps, non resta che monitorare la situazione e le successive probabili ulteriori indicazioni.

Giuseppe Castelli

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