Reddito di Cittadinanza: tutti gli incentivi all’assunzione per i datori di lavoro

Spiegate le indicazioni della circolare Inps del 19 luglio 2019, n. 104


di Giuseppe Castelli

L’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, ha introdotto incentivi per i datori di lavoro che assumono – con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

L’INPS, con apposita circolare del 19 luglio 2019, n. 104, chiarisce i requisiti che i datori di lavoro devono avere per beneficiarne, le regole su cui si basa il meccanismo di agevolazioni, e le istruzioni operative per richiederlo.

Di seguito si indicano alcuni punti di questa complessa disciplina dell’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumono beneficiari di Reddito di Cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, la circolare di cui sopra specifica il quadro normativo di riferimento, generale e particolare, che definisce la natura dell’esonero contributivo, i datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, le tipologie di rapporti di lavoro incentivati, le condizioni per il diritto all’esonero contributivo, la compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e, infine, l’assetto e la misura dell’incentivo.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a condizione che abbiano preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata alla misura presso l’ANPAL.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto, pari quindi alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo di 5 mensilità. Vengono altresì indicati i requisiti di base per avere diritto agli incentivi ed i casi di restituzione e trasferimento dell’incentivo.

Il datore di lavoro, per conoscere valore e durata del beneficio che gli spetta, è tenuto ad inoltrare all’INPS apposita domanda di ammissione all’agevolazione, usando esclusivamente il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata ‘Portale Agevolazioni’.

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