Mezzi di soccorso, accompagnatori a bordo: cosa dicono le norme

E’ possibile, per l’autista soccorritore, trasportare su autoambulanza accompagnatori della persona inferma o infortunata?


di Domenico Carola per Il Sole 24 Ore

Così a primo acchito, senza andare a documentarci, la prima risposta di “cuore” che si potrebbe fornire è: assolutamente sì, ma dipende da chi è l’infermo o l’infortunato!; nella misura in cui ci si potrebbe imbattere in frangenti in cui sia richiesta la presenza di un accompagnatore per contingenti situazioni quali, a titolo di puro esempio: bambini in tenera età, minori degli anni 18, persone con deficit cognitivi, ma anche in situazioni inverse in cui l’accompagnatore appartenga aduna delle fattispecie citate e non sia possibile affidarlo a terzi.
Tuttavia la questione non è del tutto semplice, sia dal punto di vista formale che sostanziale, si pensi ad esempio alle conseguenze in caso di incidente stradale…
Preliminarmente a quanto si dirà, è assolutamente doverosa una premessa tecnico-giuridica riguardo alla classificazione dei veicoli di cui al codice della strada.
L’articolo 54, comma primo, lett. g), individua come autoveicoli per uso speciale “i veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio”.
In relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per usi speciali, trovano elencazione nel regolamento al codice che, all’articolo 203, comma secondo, lett. m), classifica come veicoli per uso speciale le autoambulanze.

Su tali veicoli, così per come recita il secondo capoverso dell’articolo 54, comma promo, lett. g), è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Laddove il vigente codice della strada non fosse chiaro, già il Decreto del ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, concernente “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze”, all’articolo 1, comma primo, richiamando i contenuti del testo unico abrogato, 15 giugno 1959, n. 393, prevedeva testualmente: “Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze”.
Pur tentando di cercare di dare una diversa interpretazione alle norme appena richiamate, ben pochi, se non addirittura nulli, appaiono i margini d’iniziativa riguardo ad una visione meno restrittiva della volontà del legislatore nazionale laddove, prevede che:
• le autoambulanze sono autoveicoli(per uso speciale) destinati al trasporto di infermi o infortunati (art. 1, comma primo, decreto ministeriale 17 dicembre 1987);
• sui veicoli ad uso speciale (autoambulanze) è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse (articolo 54,comma primo lett. g).
Sicché, senza tanti giri di parole, stando a quanto fin ora detto nessun’altra persona, ad eccezione di quelle individuate nelle norme in argomento, può essere trasportata su un autoveicolo ad uso speciale.
Tuttavia la pratica, la prassi, ma soprattutto la realtà quotidiana, ci disvela che non sempre è tutto così certo e così scontato… sussistono situazioni oggettive, infatti, in cui talvolta l’equipe sanitaria intervenuta, e quindi l’autista soccorritore, si trova nella condizione di dover valutare l’eventualità di far salire a bordo del veicolo di soccorso sanitario un accompagnatore della persona inferma o infortunata.
Di qui il dilemma per il conducente soccorritore, che fare?
È possibile far salire a bordo una persona nonostante il divieto imposto dal codice stradale?
… la persona dove deve prender posto?
…le disposizioni degli operatori sanitari mi conferiscono questa responsabilità, e se incorro in un incidente stradale, come la mettiamo?