HomeOcchi PuntatiIl nuovo Dpcm: tutti i divieti e le prescrizioni nel dettaglio

Il nuovo Dpcm: tutti i divieti e le prescrizioni nel dettaglio

di Domenico Carola*


PRIME OSSERVAZIONI. Non è ancora trascorsa una settimana e dobbiamo di nuovo confrontarci con alcune ulteriori disposizioni emanata dal Presidente del Consiglio, al fine di garantire un maggiore contrasto al diffondersi dell’epidemia. Infatti, con il DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 dello stesso giorno, sono state apportate alcune modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 e introdotte ulteriori prescrizioni, al fine di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.

Le modifiche sono vigenti dal 19 ottobre 2020; le maggiori novità sono indicate con il colore rosso.

Il DPCM ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio, fino al prossimo 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche che si dovessero rendere necessarie. E’ completato da ben 22 allegati, contenenti i vari protocolli, linee guida e raccomandazioni.

Da segnalare che l’allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020, relativo alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti”, è stato sostituito dall’allegato A del DPCM 18 ottobre 2020. È quindi opportuno fornire un primo quadro delle disposizioni in vigore dal 14 ottobre e delle modifiche in vigore dal 19 ottobre 2020, tralasciando gli aspetti di minore impatto diretto. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere le ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno, considerato che la prima Circolare sulle misure del DPCM 13 ottobre 2020 si è limitata a riportare il contenuto del provvedimento, senza addentrarsi nelle problematiche che, almeno alcune, sono state risolte dal nuovo DPCM.

In parte, il provvedimento del 13 ottobre ripropone le misure già adottate, con alcune modifiche e novità, ulteriormente aggiornate dal nuovo DPCM 18 ottobre 2020. Ferme restando le disposizioni del decreto-legge 33/2020, che continua, ad esempio, a disciplinare e sanzionare le misure di isolamento, il distanziamento sociale e altri divieti residuali, vengono confermate le prescrizioni relative al possesso e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui si sono fornite le prime indicazioni operative resesi necessarie in ragione dell’anticipazione delle prescrizioni in commento, avvenute ad opera del decreto-legge 125/2020. Altresì è confermato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (due metri, invece, se si svolge attività sportiva), fatto salvo quanto disposto dagli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza.

Quella che doveva essere la maggiore novità del decreto si sostanzia, come spesso è avvenuto, in un intervento di difficile attuazione e, soprattutto, di impossibile controllo, con numerose lacune che rischiano di alimentare nell’immediato conflitti tra gli organi di polizia e, successivamente, innescare un contenzioso dall’esito incerto, vista anche l’entità delle sanzioni.

La nuova misura prevede che potrà essere disposta la chiusura (1) dopo le 21 (2) di strade o piazze nei centri urbani (3), dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali (4) legittimamente aperti e alle abitazioni private (5). Appare evidente che la nuova disposizione, ove adottata, creerà notevoli difficoltà per i controlli degli accessi e dei deflussi giustificabili, senza risolvere il problema. Se gli esercizi di commercio la dettaglio fossero aperti dopo le 21, cosa possibile, soprattutto visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, sarà ammesso lo shopping serale/notturno, anche senza obbligo di acquisto e, in fase di uscita sarà sufficiente dichiarare di non aver trovato l’articolo di proprio gradimento. Insomma, si apre il campo a un novero infinito di giustificazioni che alla fine renderanno vana questa limitazione, salvo che il provvedimento stesso introduca specifiche prescrizioni per consentire un controllo più efficace.

I soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante, come già disposto dai precedenti provvedimenti. Accesso del pubblico nei parchi, ville e giardini pubblici condizionato dal rispetto del divieto di assembramento e dal distanziamento sociale (di almeno un metro – due metri per l’attività sportiva).

Consentito l’accesso alle aree gioco presenti nei parchi, ville e giardini pubblici da parte dei minori, anche accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi con loro o addette alla loro cura, per svolgere attività ludico/ricreativa, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM.

Consentito l’accesso di bambini e ragazzi nei luoghi (diversi da quelli di cui al punto precedente) destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con operatori cui affidarli in custodia e secondo i protocolli adottati in conformità alle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM.

Attività sportiva e motoria all’aperto, anche in aree attrezzate e nei parchi pubblici accessibili, sempre nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l’attività sportiva (che può essere svolta senza mascherina) e di un metro per ogni altra attività (che necessita, quindi, di mascherina). La distanza non è richiesta per gli accompagnatori di minori e di persone non completamente autosufficienti. Si ritiene, ovviamente, che la deroga valga anche per le persone conviventi.

CLICCA SU AVANTI PER CONTINUARE A LEGGERE

Più letti

Vincenzo Salzillo dal ‘Perosi’ secondo al Concorso internazionale ‘Kara Karayev’ a...

Il giovane pianista, 13 anni, è allievo del maestro Aldo Ragone CAMPOBASSO-MOSCA. Vincenzo Salzillo, 13 anni, allievo del maestro Aldo Ragone docente del Conservatorio Statale...
spot_img
spot_img
spot_img