HomeOcchi PuntatiMarciapiede privato e aree soggette al codice della strada

Marciapiede privato e aree soggette al codice della strada

Le delimitazioni e la legittimità del veicolo in sosta. L’approfondimento


di Domenico Carola *per il Sole24Ore

E’ legittima la sosta del veicolo intestato al proprietario su un tratto di marciapiede adiacente l’immobile in cui abita e di cui è proprietario (sia del tratto di marciapiede che dell’immobile) , non delimitato da alcuna barriera , con una pavimentazione a mattonelle diversa rispetto alla pavimentazione del tratto marciapiede non di proprietà, dove a terra è apposta una targhetta riportante la scritta” Proprietà Privata”. La questione della individuazione delle aree soggette al codice della strada non è mai semplice. Ora, fermo restando il fatto che l’area non deve essere soggetta a servitù pubblico o essere di uso pubblico in assolvimento di oneri urbanistici od altro, quando tale destinazione sia evidente all’uomo comune, a mio avviso si è di fronte a un’area dove non trovano applicazione le norme del codice della strada e ciò a prescindere dall’esistenza di ostacoli fisici. Quello che rileva è l’evidenza della destinazione. Tanto premesso, in modi molto sintetici, in questi casi però si riscontra un ulteriore problema, perché se come sembra è un’area privata non soggetta a pubblico passaggio, la presenza di un veicolo in detta area realizza un’ipotesi che poi è riconducibile all’articolo 22 del codice della strada, perché in detta area avviene lo stazionamento di veicoli con accesso dalla pubblica via e tale situazione è soggetta a una preventiva valutazione dell’ente proprietario della strada che, a seguito di istanza, potrà autorizzare un accesso delimitato, anche a raso, ma pur sempre soggetto ad autorizzazione e al rispetto delle prescrizioni previste dall’articolo 46 del regolamento. Quindi, dalla pretesa del proprietario di utilizzare l’area ad uso esclusivo per la sosta del proprio veicolo deriva anche l’onere di richiedere una autorizzazione per entrare ed uscire da detta area utilizzando la strada pubblica. Ma quello che interessa non è tanto se si può applicare il codice della strada nella strada privata soggetta alla servitù pubblica, il che pare scontato, ma se il proprietario può rivendicarne la piena disponibilità e quindi esercitare nel tempo quello che si definisce il diritto di escludere tutti gli altri (ius excludendi omnes alios) dal godimento della cosa propria. Al di là della presunzione di demanialità, che nella fattispecie è superata dalle risultanze catastali, appare evidente che quantomeno si sia determinata la costituzione di una servitù pubblica, il che renderebbe impossibile la piena riappropriazione da parte del privato, salva la rinuncia da parte della p.a. (vedi infra). Un’area privata può essere assoggettata ad una servitù di uso pubblico non per un semplice uso di fatto o per una manifestazione di volontà unilaterale della p.a., ma tale assoggettamento richiede che l’uso collettivo si sia protratto per il tempo necessario ad usucapire il relativo diritto, oppure vi sia una convenzione, o per la semplice “dicatio ad patriam”. Con la dicatio ad patriam la servitù si perfeziona con l’inizio dell’uso stesso, senza la necessità del decorso dei tempi per l’usucapione, ovvero tramite un atto negoziale o un provvedimento espropriativo, anche con riferimento ad una strada privata aperta dal proprietario al pubblico transito, in collegamento od in prosecuzione della rete viaria pubblica (Cass. Sez. I, sent. n. 5155 del 27 luglio 1983). Ergo, se la strada privata è idonea a soddisfare le necessità della collettività (non lo è di norma una strada privata senza sfondo), se su di essa si è svolto il passaggio uti cives ab immemorabili o comunque da oltre un ventennio, ovvero si è verificata la dicatio ad patriam e se detta strada non è qualificabile ictu oculi come servente la proprietà privata latitante, direi che di fatto l’amministrazione ha diritto di permanere nell’esercizio della servitù di uso pubblico, ove lo ritenga necessario per l’interesse della collettività degli amministrati.

*responsabile dell’Osservatorio del codice della strada

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