HomeOcchi PuntatiAlcoltest: prove inutilizzabili se l'apparecchio non è in regola

Alcoltest: prove inutilizzabili se l’apparecchio non è in regola

Il Tribunale di Bologna assolve l’imputato per insussistenza del fatto. Prove etilometriche inutilizzabili in caso di irregolarità dell’apparecchiatura. Onere della prova sulla pubblica accusa


di Domenico Carola per Il Sole 24 Ore *

Va assolto, per insussistenza del fatto, l’imputato per guida in stato di ebbrezza in presenza di irregolarità nel certificato di omologazione dell’etilometro, tenuta lacunosa del libretto metrologico, obsolescenza e dell’apparecchio utilizzato e inadempimenti in ordine alla visita primitiva e alle visite periodiche a cui lo stesso deve essere sottoposto.
Tali elementi, infatti, risultano idonei a inficiare la validità dell’accertamento e ogni qual volta la correttezza di questo sia oggetto di contestazione, sarà la pubblica accusa a doverne dimostrare la regolarità, compreso il funzionamento dell’etilometro, la sua omologazione e sottoposizione a revisione.
È quanto deciso dal Tribunale monocratico di Bologna, seconda sezione penale, nella sentenza n. 1088/2020 passata in giudicato il 6 ottobre 2020, pronunciandosi sull’opposizione a decreto penale di condanna avanzata dall’imputato a cui era stato contestato il reato di cui all’articolo 186, comma primo e secondo, lett. c), e 2-bis del codice della strada.
L’opponente, era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica, accertata per mezzo di etilometro, e aveva cagionato un incidente schiantandosi prima contro un palo della luce e poi contro il muro del giardino di un’abitazione. Il Tribunale ritiene che non possa, tuttavia, ritenersi accertata la penale responsabilità dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio.
Secondo pacifica impostazione della giurisprudenza, si legge nel provvedimento, l’accertamento operato tramite il test dell’etilometro può di per sé stesso assurgere al rango di piena prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e quindi della condotta materiale contestata. Colgono nel segno, però, le evidenze dei consulenti della difesa che, nel corso del dibattimento, hanno messo in discussione la correttezza dell’accertamento del ritenuto stato di ebbrezza dell’imputato eseguito mediante Alcoltest.
In particolare, vengono contestate la correttezza dell’omologazione dell’apparecchio, nonché l’adempimento delle visite primitive e periodiche, o di revisione, che devono entrambe necessariamente essere espresse nel cd. libretto metrologico.
L’art. 379, comma sesto, del Regolamento di attuazione del codice della strada prevede che la Direzione generale della M.C.T.C. provveda all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.
Ancora, l’articolo 192, comma quinto, del regolamento di attuazione citato codice, soggiunge che l’omologazione e l’approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Pertanto, l’omologazione dell’apparecchio deve ritenersi condizione necessaria, non solo, ai fini della validità dell’accertamento ma anche ai fini dell’utilizzabilità dello strumento stesso.
Nel caso de quo, tuttavia, tale requisito è carente poiché l’attestazione di omologazione espressa nel libretto metrologico utilizzato per il rilievo non risulta affatto direttamente riconducibile a quella originale ottenuta dall’azienda produttrice dell’etilometro e del titolare di essa.
Vengono in rilievo anche diverse mancanze in ordine alla visita primitiva e alle visite periodiche, oltre che l’obsolescenza dell’apparecchio utilizzato. Come evidenziato dal consulente della difesa, prima di essere messo in circolazione, ogni etilometro deve effettuare una visita primitiva consistente in un numero di prove volte a verificarne l’attendibilità sui vari stadi di livello di alcool che viene iniettato.

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