Incidenti stradali, il modulo CAI ha valore di prova in tribunale: c’è la sentenza

Lo hanno stabilito i giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza dello scorso 12 novembre


Domenico Carola*

I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.25468 del 12 novembre hanno ritenuto che per la denuncia di sinistro stradale il modulo CAI deve essere trasmessa all’assicuratore ante giudizio.

IL CASO. Due persone coinvolte in un incidente stradale fra la loro autovettura e quella condotta da una conducente, priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile chiamavano in giudizio il proprietario e conducente dell’autovettura non coperta dall’assicurazione, che risultavano contumaci. Il Giudice di Pace di Trapani rigettava la domanda poiché dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell’evento con le modalità descritte dagli attori. Avverso la decisione proponevano appello. Il Tribunale di Trapani, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame, sia nell’an che nel quantum, sulla base di un’integrale contestazione da parte della Compagnia convenuta. Infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dai due conducenti delle auto, in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro. Sempre i coinvolti ricorrevano in cassazione, sulla base di cinque motivi.

LA DECISIONE. Gli Ermellini accolgono il primo motivo di ricorso afferente la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro stradale, in particolare la violazione dell’art. 143 comma secondo D. Lgs. 209/2005, con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo. Il Collegio ribadisce che la valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente (C.A.I.) è una questione controversa nell’ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l’articolo richiamato (143, comma secondo) Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all’assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. I giudici hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi ed in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Questa Corte poi, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che la denuncia di sinistro stradale deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel casIno di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. Nel caso de quo occorre precisare quanto segue. Il modello C.A.I. a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente che ha indicato con precisione il documento ed il luogo della produzione.