Dubbi di legittimità costituzionale anche per i decreti attuativi del Commissario ad acta

Quattro istituti di riabilitazione, assistiti dall’avvocato Salvatore Di Pardo, avevano impugnato le decisioni assunte in merito alle tariffe per le prestazioni: il Tar ha sospeso i giudizi nell’attesa che si definisca la questione ‘madre’ sollevata con l’ordinanza 663/2018


CAMPOBASSO. Sanità regionale, un altro colpo di scena dopo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar in merito alla trasformazione in legge del Piano Operativo Sanitario della Regione Molise.

In parole povere, per i giudici amministrativi, la ‘copertura’ di cui gode il Pos della Regione Molise – che è stato trasformato in legge e per questo al riparo da eventuali ricorsi – sembra assicurare la stessa ‘tutela’ anche ai decreti attuativi del Piano, cioè gli strumenti che lo concretizzano.

Quindi, anche per i decreti attuativi si pongono gli stessi dubbi di legittimità costituzionale.

Il Tar Molise, di conseguenza, ha emanato quattro rilevanti ordinanze con le quali ha sospeso i giudizi sulle tariffe (attuative del Pos), nell’attesa che si definisca la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza n. 663/18. Questi ricorsi erano stati avanzati da altrettanti istituti di riabilitazione regionali, assistiti dall’avvocato Salvatore Di Pardo, e riguardano l’impugnativa dei decreti del Commissario ad acta con cui sono state determinate le tariffe per le prestazioni di riabilitazione.

Il punto è che tali tariffe, che dovrebbero garantire agli Istituti di Riabilitazione il pagamento dei costi che sostengono per erogare prestazioni che erogano, sono insufficienti e quindi incapaci di coprire le spese.

Ordinanze che quindi hanno come importante effetto quello di evitare la paralisi della tutela delle posizioni dei soggetti interessati a tali decreti attuativi, posto che il Pos è legge e per questo motivo non può essere impugnato. Ripristinando quindi il fondamentale diritto di difesa, in un quadro normativo che vieta al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell’Autorità giurisdizionali.

Tutto parte, come è noto ormai, dalla clamorosa ordinanza n. 663 del 15.11.2018 con la quale il Tar Molise ha trattato un tema di grande attualità, non solo a livello regionale ma anche nazionale, sia dal punto di vista giuridico che soprattutto dal punto di vista pratico.

Il tema è se il legislatore può trasformare in legge atti amministrativi che violano la legge, specie nella delicata materia sanitaria.

In pratica, se si trasformano gli atti amministrativi in legge, questi diventano inattaccabili anche davanti al Tar. Ma sono atti che violano la legge che, a loro volta, diventano legge.

Sembra uno scioglilingua ma non lo è poiché ha effetti pratici e ricadute su aziende e utenti.

Il Tar Molise, lo scorso 15 novembre, con la ordinanza n. 663/2018 ha risposto che il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge.

In sostanza i giudici amministrativi, condividendo il dubbio di incostituzionalità sollevato dall’avvocato Salvatore Di Pardo nel corso di due giudizi proposti per una struttura ospedaliera molisana, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della conformità costituzionale dell’articolo 34 bis del Decreto Legge 50/2017: il Governo, nel giugno 2017, inserì nella manovra di bilancio un ‘anomalo’ emendamento (appunto il 34 bis) con cui trasformava in legge nazionale il Piano Operativo Sanitario 2016-2018 adottato dal Commissario ad Acta (che era anche il presidente della Regione) con un provvedimento amministrativo, non discusso in alcuna sede istituzionale se non al Tavolo tecnico interministeriale su rientro dal debito sanitario. Un blitz del governo dell’epoca, guidato da Gentiloni.

L’effetto a cascata si è avuto l’altro ieri quando il Tribunale Amministrativo regionale ha pubblicato le quattro ordinanze relativamente ad altrettanti giudizi curati sempre dall’avvocato Salvatore Di Pardo.

Il famigerato articolo 34 bis, infatti, nella sua formulazione, sembra dare la stessa copertura legislativa anche ai Decreti commissariali che di fatto solo gli strumenti che servono a rendere concreti (e quindi danno attuazione) al Piano operativo sanitario.

Per cui, ogni provvedimento amministrativo, anche la semplice nota regionale, potrebbe essere legge e, per l’effetto citato in precedenza, non più attaccabile innanzi al Giudice Amministrativo.

Non solo il Pos quindi sarebbe al riparo di qualsiasi azione giudiziaria ma anche tutti gli atti che danno attuazione allo stesso. Sia che tratti di posti letto che di tariffe che di assistenza all’utente in generale.

Il Tar Molise, con le quattro ordinanze pubblicate ieri, ha ritenuto dubbio, sotto il profilo della legittimità costituzionale, anche questo scenario.

Tanto è vero che con le ordinanze numero 680-681-682-683 del 28.11.2018 il Tar Molise ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, già sollevata con la ordinanza ’madre’, e cioè la 663/18, risulta di specifica rilevanza in tutti i giudizi relativi ad atti e provvedimenti attuativi del POS, siano essi antecedenti o successivi all’entrata in vigore dell’art. 34 bis.

ellesse

 

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti “mi piace” al nostro gruppo ufficiale