HomeSenza categoriaObbligo gomme invernali 2019-2020: date e normativa

Obbligo gomme invernali 2019-2020: date e normativa

Con l’arrivo della stagione fredda scatta l’obbligo delle gomme invernali per le auto e per i mezzi pesanti


di Domenico Carola per ‘Il Sole24Ore’

La normativa prevede la sostituzione delle gomme estive con pneumatici omologati M+S (mud+snow) dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2029, con un periodo di tolleranza di un mese. In alternativa è possibile tenere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli purché omologati. Anche le moto possono essere equipaggiate con gomme invernali ma la normativa, in questo caso, è diversa: vediamo cosa prevede il Codice della Strada al riguardo.

L’articolo 6 del Codice della Strada (legge n.120 del 29/07/2010) prevede che nel periodo in cui vige l’obbligo “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. In via generale l’obbligo di montare gomme invernali va dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2030. Ci sono però delle eccezioni, in quanto le amministrazioni locali hanno la facoltà di definire date diverse sia di inizio sia di termine dell’obbligo. La data prevista della legge prevede un periodo di tolleranza di un mese. È quindi possibile circolare fino al 15 dicembre senza gomme invernali su strade che ne prevedono l’obbligo e, allo stesso modo, è possibile circolare fino al 15 maggio con gomme invernali senza incorrere in sanzioni.

Come anticipato, le amministrazioni locali hanno la possibilità di allungare o ridurre il periodo canonico dell’obbligo di circolazione con pneumatici invernali. Questo può essere dovuto alla frequenza e all’intensità delle precipitazioni o alla tipologia delle strade.

Vediamo a titolo indicativo le eccezioni:

– Provincia di Aosta: dal 15 ottobre 2019 al 15 aprile 2020 (con riferimento alla statale 26 della Valle d’Aosta e la statale 27 del Gran San Bernardo).

– Regione Lombardia: dal 1 novembre 2019 al 30 aprile 2020 con riferimento alla statale 42 del Tonale, dal km 105,980 (Berzo Demo) al km 118,700 (Edolo) e dal km 118,700 al km 147,850 (Passo del Tonale); statale 591 bis Cremasca dal km 2,200 (Grassobbio) al km 5,400 (Zanica); statale 39 dell’Aprica.

– Regione Toscana: dal 1 novembre 2019 al 15 aprile 2020 obbligo di dotazioni invernali tra ALL.A1/VDV Nord e Arezzo (km. 210.1 – km. 358.5) e Variante di Valico ALL.A1/VDV Nord e ALL.A1/VDV Sud (km. 0 – km. 32.966)

– Regione Emilia e Romagna: dal 1 novembre 2019 al 15 aprile 2020, obbligo di dotazioni invernali tra ALL.A1/A58 e Parma (km. 10.646 – km. 119.5)

– Regione Calabria: dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020

– Regione Basilicata: dal 15 novembre 2018 al 31 marzo 2020

Gomme invernali tutto l’anno: attenzione all’indice velocità

Se nel periodo previsto dalla legge è obbligatorio equipaggiare il proprio veicolo con gomme invernali, in estate non è obbligatorio montare gomme estive.
La normativa, infatti, consente di circolare con gomme invernali anche d’estate, a condizione che l’indice di velocità delle stesse sia pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo. Per circolare in inverno invece, le gomme invernali possono avere anche un indice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sul libretto di circolazione, a patto che tale indice non sia inferiore a Q (fino a 160 km/h). Sulla gomma, il codice di velocità è indicato con una o due lettere maiuscole appena dopo la scritta che identifica la misura dello pneumatico.

E’ bene ricordare che l’uso di gomme invernali d’estate compromette le prestazioni in frenata, quindi anche se la legge lo consente è una pratica sconsigliata.

Le sanzioni

La multa per circolazione senza gomme invernali nelle strade nelle quali vige l’obbligo parte da 41 euro nei centri abitati, 84 euro fuori dai centri abitati e può arrivare ad un massimo di 318 euro.

Da rammentare che alla multa si aggiunge la sanzione accessoria con la decurtazione di 3 punti della patente e le forze dell’ordine hanno inoltre la facoltà di intimare il fermo del veicolo finché non verrà munito di dispositivi antisdrucciolevoli.

L’uso nel periodo estivo di gomme invernali con indice di velocità inferiore a quella riportata sul libretto di circolazione, invece, comporta delle sanzioni più salate: multa da 419 euro a 1.682 euro, sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.

Per questo motivo, se decidete di circolare tutto l’anno con gomme invernali, consigliamo di acquistarle con un indice di velocità pari o superiore a quella indicata sul libretto del proprio veicolo, in questo modo non si rischia alcuna sanzione in nessun periodo dell’anno.

Le gomme invernali sulle moto: cosa dice la legge

In base al Codice della Strada, le moto e i ciclomotori non hanno l’obbligo di montare gomme da neve nel periodo invernale, bensì posso circolare tutto l’anno con le gomme estive. Il rovescio della medaglia, però, è che moto e ciclomotori hanno il divieto di circolare in caso di neve, ghiaccio o nevicata in atto, anche se dotati di gomme invernali M+S. Come le auto e i mezzi pesanti, infatti, anche le moto e i ciclomotori possono montare gomme da neve M+S con un indice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto di circolazione, in questo caso con un codice non inferiore a M (130 km/h). Questo significa che sui ciclomotori, che raggiungono una velocità massima di 45 km/h, il codice di velocità dev’essere lo stesso indicato sul libretto.

Le alternative alle gomme m+s

Le gomme invernali, per essere omologate, devono avere la sigla M+S, ovvero Mud&Snow. Se poi c’è anche il simbolo del fiocco di neve e della montagnetta a 3 punte (Three Peak Mountain Snow Flake) significa che hanno delle prestazioni su neve certificate, ma a livello legislativo non fa alcuna differenza. In alternativa è possibile circolare con gomme estive o comunque non certificate come gomme invernali con catene o ragni da utilizzare al bisogno. Assicuratevi però che tali dispositivi siano omologati.

Gomme invernali, dove montarle

Dove vanno montate le gomme invernali? Basta montarle sulle ruote motrici o è obbligatorio montarle su tutte e quattro le ruote? Dal punto di vista legislativo, il Codice della Strada permette di montare le gomme invernali anche solo sulle ruote motrici, l’importante è che ci sia omogeneità (dal punto di vista di misura e tipo di pneumatico) sull’asse del veicolo. Tradotto, le due gomme anteriori devono essere uguali tra loro, e lo stesso vale per quelle posteriori. Passando alla motricità, ovvero alla capacità di muoversi su fondi a bassa aderenza (vedi neve), su un veicolo a due ruote motrici avere 2 oppure 4 gomme invernali non fa differenza. Cambia, invece, la sicurezza: montare solo due gomme invernali peggiora la frenata e la stabilità del veicolo. Inoltre sulle auto a trazione posteriore con gomme estive all’anteriore la capacità di curvare diminuisce pericolosamente, mentre sulle auto a trazione anteriore la stabilità viene compromessa. Il consiglio, quindi, è di montare sempre quattro gomme invernali. A prescindere di quello che recita la legge.

 

*responsabile dell’Osservatorio del Codice della Strada, settore de ‘Il Quotidiano del diritto on line’ de ‘Il Sole 24 Ore

 

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti “mi piace” al nostro gruppo ufficiale 

Più letti

Olimpiadi di Problem Solving: finale nazionale per la squadra ‘Archimede’

Gli alunni della Scuola Primaria di Cantalupo nel Sannio hanno rappresentato il Molise a Cesena CANTALUPO NEL SANNIO. La squadra 'Archimede' della scuola primaria di...
spot_img
spot_img
spot_img