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Coronavirus e bonus di 600 euro, ci vuole l’iscrizione ad una sola Cassa: tutto da rifare

Pubblicati sulla gazzetta ufficiale i requisiti e oltre 400mila professionisti dovranno ripresentare la domanda


Cambiano le regole e si ricomincia daccapo. Gli oltre 400mila professionisti che hanno presentato alle proprie Casse di previdenza l’istanza per l’ottenimento del bonus di 600 euro, dovranno ripetere la procedura.

Ad annunciarlo a Radio 24 Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp (l’Associazione delle Casse), dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile del decreto legge 23, cosiddetto decreto liquidità, che di fatto ha modificato i requisiti per ottenere l’aiuto per la crisi da coronavirus.

Il provvedimento stabilisce che, per l’ottenimento del bonus, bisogna essere iscritti a una Cassa “in via esclusiva”. Un passaggio assente nella bozza circolata nei giorni scorsi.

Le Casse però hanno già ricevuto circa 420mila richieste, pertanto tra queste domande verranno escluse tutte quelle presentate dai professionisti che svolgono pure attività dipendente.

Inoltre, – si legge su IlSole24Ore – l’erogazione del bonus, che per alcuni enti doveva cominciare già dal 10 aprile, risulta sospesa anche se con qualche eccezione. Ad esempio, l’Inpgi2 (la Cassa dei giornalisti) non è riuscita a bloccare in tempo la procedura e alcuni bonifici sono partiti. Come anche per l’Enpaci dei consulenti del lavoro.

Non interessati dal rinnovo delle istanze, invece, ingegneri e architetti in quanto l’iscrizione alla Inarcassa preclude la compresenza in altri istituti.

Per andare incontro alle esigenze di cittadini, ma anche alle proprie, alcuni enti – si apprende ancora dal Sole24Ore – starebbero cercando di implementare i sistemi informatici al fine di consentire ai propri iscritti un aggiornamento della domanda anziché la ripetizione dell’intera pratica.

Permangono incertezze in merito ad assegni e pensioni di invalidità. Ma anche sulla questione della titolarità di una pensione. “La bozza del decreto 23/2020 precisava che il bonus era precluso ai soli titolari di pensione diretta (anzianità e vecchiaia); nel testo definitivo questa precisazione manca, l’articolo 34 stabilisce che possono accedere al beneficio i ‘non titolari di trattamento pensionistico’; quindi chi riceve una pensione indiretta (reversibilità o ai superstiti) è escluso dal beneficio.

 

 

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