HomeSenza categoriaDimissioni di massa non valide, ecco i motivi della sentenza

Dimissioni di massa non valide, ecco i motivi della sentenza

La sede del Tar Molise

Ecco spiegati i motivi della sentenza che ha rimesso in sella Ugo De Vivo a Palazzo San Francesco. “Le dimissioni di massa – scrivono gli avvocati dei ricorrenti – sono state presentate prima della convalida degli eletti e quindi ad esse non si sarebbe potuto dare rilievo prima di procedere a tale verifica, pena la violazione dell’articolo 41 del Testo unico degli enti locali, che recita testualmente che ‘nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69’. Inoltre, in difetto di una corretta procedura di convalida, poi, non sarebbe neanche possibile sapere, nel caso di specie – prosegue il ricorso a firma di Vigorita e Fratangelo – se il numero dei consiglieri che hanno presentato contestuale atto di dimissioni potesse, o meno, essere in grado di determinare lo scioglimento del Consiglio ai termini dell’art. 141 del Tuel”. Fra i 17 firmatari dell’atto, difatti, secondo i ricorrenti, risulterebbero alcuni soggetti (Rosa Iorio, Gianni Fantozzi, Giancarlo Chiacchiari, ndr) “in condizioni passibili di essere causa di ineleggibilità; ed anche l’accertamento di una causa di invalidità in capo ad uno solo dei dimissionari sarebbe stata sufficiente per far venire meno la maggioranza assoluta e quindi i presupposti per lo scioglimento per dimissioni ultra dimidium. Poiché le dimissioni sono state presentate anteriormente al primo atto di insediamento del Consiglio comunale, le medesime non potrebbero neanche assurgere ad atto politico di dissenso alla maggioranza nei confronti del sindaco, cui non è stato dato – si legge ancora sul ricorso – neanche il tempo di presentare al Consiglio stesso la propria Giunta e il proprio programma. Da ciò conseguirebbe un vizio di eccesso di potere, atteso che le dimissioni sarebbero state utilizzate non per dissenso politico ma per sovvertire immediatamente e da subito il risultato elettorale. Il Tar accoglie il ricorso sostenendo che “è mancato da parte del prefetto e,  a valle, del ministro dell’Interno, un adeguato accertamento preliminare dei presupposti previsti dall’articolo 141 del Tuel, che alla lettera b comma 3 prevede che ‘i Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno’ in caso di ‘cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia’”. Par di capire che, essendo venuti meno i presupposti di scioglimento del Consiglio comunale, si può procedere alle surroghe dei dimissionari. Ma sul punto alberga ancora la massima incertezza e diversità di vedute tra legali. Ancora il Tar: “A tal fine, nel caso di dimissioni ultra dimidium, occorre fare riferimento anche all’articolo 38 del medesimo Tuel, che al comma 8 recita ‘Le dimissioni dalla carica di consigliere … sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio … deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari … seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141’. Da tali previsioni normative emerge, con sufficiente chiarezza, che solo la surroga dei consiglieri per dimissioni è impedita dall’ipotesi di dimissioni ultra dimidium, non quella per ineleggibilità”. Leggendo oltre, traspare anche una sorta di rimprovero per l’operato “dell’autorità amministrativa, che anticipando il giudizio sull’impossibilità di funzionamento dell’organo principale dell’ente locale ad un momento antecedente al primo atto di verifica delle condizioni degli eletti (e delle eventuali surroghe) che il medesimo deve compiere – cosi come previsto dall’articolo 41 cit. – ha addirittura manifestato un giudizio negativo sull’organo, e sulla sua capacità di funzionamento in relazione alla sua composizione, prima ancora che sia dato conoscere la definitiva composizione dello stesso (in ragione appunto di eventuali surroghe da disporsi)”. Ne consegue,  – concludono i giudici di Campobasso – per ciò solo, la manifesta irragionevolezza di un tale giudizio. I rilievi svolti permettono di evidenziare, sotto i vari profili illustrati, la fondatezza del ricorso, nei limiti della domanda di parte, senza doversi far carico della questione pregiudiziale delle ineleggibilità di alcuni consiglieri dimissionari”.

Pubblicato alle 19:08:46

 

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