HomeMEDIA E TECNOLOGIARegistro dei trattamenti: le prime informazioni dell’autorità garante privacy

Registro dei trattamenti: le prime informazioni dell’autorità garante privacy

Le nuove regole dello strumento sotto la lente dell’esperta di informatica giuridica


di Pamela La Farciola

MEDIA&TECNOLOGIA. Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto e messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”), divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018.

Il Registro dei trattamenti, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista, e rappresenta una delle grandi novità della nuova normativa europea.

L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, necessario ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività. 

Il Registro dei trattamenti, così come previsto dal Regolamento e così come ribadito dall’Autorità garante, deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito surichiesta al Garante.

Sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati, che possono essere dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc., o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

In definitiva, lo strumento del registro dei trattamenti è e sarà uno degli elementi cardini in base ai quali verrà valutata l’effettiva conformità di titolari e responsabili alla nuova normativa protezione dati personali. Non resta che aspettare, dunque, i primi reali interventi e le prime sanzioni per poter comprendere in modo più approfondito l’orientamento dell’Autorità garante in materia.

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