‘Faccine’ e punteggi associati ai lavoratori: il no del Garante alla ‘gogna’ sul posto di lavoro

La dottoressa La Farciola, esperta di informatica giuridica e tutela della privacy, e il dottor Castelli, esperto in relazioni industriali e diritto del lavoro, spiegano le ultime misure in materia di violazione della privacy dei dipendenti in azienda


di Pamela La Farciola e Giuseppe Castelli

Una cooperativa toscana che opera nel settore della logistica (pulizie, facchinaggio, traslochi) violava ripetutamente la privacy dei suoi dipendenti attraverso l’adozione di un sistema di valutazione dell’attività dei lavoratori alquanto particolare.

Ogni settimana, infatti, la cooperativa affiggeva nella bacheca aziendale un cartello nel quale i volti dei dipendenti erano associati a “faccine” che rappresentavano i giudizi, positivi o negativi, espressi dalla cooperativa. Nella bacheca, inoltre, erano affisse anche le eventuali contestazioni disciplinari a carico degli stessi dipendenti. Il Garante privacy, intervenuto sulla vicenda, ha dichiarato come un tale uso dei dati personali dei lavoratori è illecito poiché lede la loro dignità, la loro libertà e la loro riservatezza. L’Autorità garante per la protezione dati personali ha vietato all’azienda di proseguire il trattamento dei  dati dei dipendenti.

Dagli accertamenti avviati su segnalazione di alcuni lavoratori è emerso, infatti, che la cooperativa aveva messo in atto una sorta di “concorso a premi” obbligatorio per i lavoratori, con relativo prelievo mensile dalla busta paga della quota di partecipazione, e pubblicava nella bacheca aziendale le valutazioni settimanali sull’attività di ciascun dipendente, cui corrispondevano l’attribuzione di un punteggio valido per il concorso, nonché le eventuali contestazioni disciplinari. Le valutazioni, espresse con sei diverse tipologie di emoticon e con giudizi sintetici quali “assenteismo”, “simulazione malattia”, “perdita di lavoro causa scarso servizio o danni”, oppure l’espressione “licenziato”, comparivano accanto alle foto dei dipendenti individuati con cognome e iniziale del nome. La valutazione negativa comportava una decurtazione dallo stipendio. 

Nel disporre il tassativo divieto, il Garante ha ricordato che il datore di lavoro può trattare le informazioni necessarie e pertinenti per la gestione del rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dal contratto di lavoro individuale. Tra questi rientrano senza dubbio i dati necessari ad effettuare la valutazione sul corretto adempimento della prestazione lavorativa e ad esercitare il potere disciplinare nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Ma non certo la sistematica messa a disposizione sulla bacheca aziendale delle valutazioni e dei rilievi disciplinari a tutti i dipendenti e ad eventuali visitatori, tutti soggetti non  legittimati a conoscere questo tipo di informazioni, peraltro prima della conclusione del procedimento e in assenza di eventuali repliche degli interessati. 

In conclusione, risulta evidente come l’adozione di un sistema di valutazione dell’attività dei lavoratori così come posto in essere da questa cooperativa toscana genera una vera e propria “gogna” sul posto di lavoro, decisamente incompatibile con le più elementari previsioni normative in materia di protezione dati personali e tutela dei lavoratori.

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