L’ordinanza del governatore a tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati


CAMPOBASSO. Nuova ordinanza del governatore Donato Toma in accoglimento delle richieste pervenute in particolare dall’Anci Molise, nella persona del presidente Pompilio Sciulli, che si era fatto portatore delle istanze dei sindaci. Con essa si riconosce che lo stato di necessità è esteso anche all’attività agricola, ma regolando eventuali abusi al fine di evitare la possibile diffusione del contagio del coronavirus.

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Il presidente della Regione ha deciso di regolare gli spostamenti all’interno del comune di residenza e da un comune all’altro per lo svolgimento di attività agricole destinate all’autoconsumo familiare, che possono essere effettuati, nel rispetto del DPCM del 10 aprile scorso, alle seguenti condizioni: solo una volta al giorno e al massimo da due componenti per nucleo familiare.

L’ordinanza discende dal fatto che l’attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare può essere configurata come uno stato di necessità che consente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto succitato, lo spostamento delle persone anche all’esterno del proprio comune di residenza o dimora. Ciò alla luce del fatto che la coltivazione di ortaggi e l’allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare “costituiscono un’estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare – si legge nell’ordinanza n. 21 del 15 aprile – annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo, la cui limitazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge”. Le attività in questione, infatti, possono “rientrare in quelle consentite ai sensi dell’art. 2, comma 5, in quanto attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari”, o “attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza, in quanto strumentali all’approvvigionamento di materie alimentari destinate all’autoconsumo“.

Al fine di evitare un’elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e delle relative finalità, pertanto, “le attività da svolgere – recita ancora l’ordinanza – devono limitarsi alle minime indispensabili operazioni colturali che la stagione impone, ovvero all’accudimento degli animali allevati. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è necessario comunicare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittima l’utilizzo”. 

L’ordinanza ha efficacia fino al 3 maggio prossimo, data che coincide con la fine del lockdown deciso dal governo Conte per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, il mancato rispetto delle norme imposte e contenute nel provvedimento del governatore è punito con la sanzione che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 3000 euro. 

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