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Tedeschi non poteva essere ‘defenestrato’ dal Consiglio regionale. Fanelli: “Ci eravamo opposti all’emendamento di Toma”

Il commento della capogruppo del Pd, dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione


CAMPOBASSO. “Antonio Tedeschi non poteva essere cacciato dal Consiglio regionale, come gli altri consiglieri in surroga defestrati da Toma. Ci eravamo opposti in aula con un emendamento, nel quale avevamo eccepito che ogni modifica della legge elettorale avrebbe potuto avere effetto solo dalla legislatura successiva”.

Questo il commento della capogruppo del Pd dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, che accogliendo il ricorso di Antonio Tedeschi, “ha confermato la validità di questo principio, smentendo e smontando, ancora una volta – l’ennesima – la protervia di Donato Toma e di tutti i consiglieri regionali che hanno avvallato, seppur con motivazioni differenti, la decisione di cacciare dall’Aula quattro colleghi”.

“Toma propose l’abrogazione della surroga con un emendamento -ha ricostruito la vicenda Fanelli – Presentammo uno specifico subemendamento di cui ero prima firmataria che sosteneva “sono aggiunge le seguenti parole…a partire dalla prossima legislatura” (subemendamento all’emendamento n. 2 del 20 aprile 2020 presentato dalla maggioranza all’art. 10/bis comma I “soppressione dell’art. 15 della legge regionale n. 20/2017). La motivazione allo stesso era chiarissima: “Le modifiche alle leggi elettorali vanno applicate alle legislature successive a quella in corso, onde evitare esposizioni a possibili ricorsi e/o annullamenti alle modifiche. Avevamo quindi previsto tutto. Non perché siamo veggenti, non perché abbiamo voluto difendere colleghi consiglieri di altre forze politiche, ma perché nessuno può superare il limite dei principi di diritto”.

“Una decisione illegittima, come oggi sentenzia la Corte, contro la quale mi sono battuta perché la certezza e l’affidamento per gli elettori che erano andati al voto con la vigenza dell’istituto della surroga (cioè la nomina del consigliere come Assessore determinava la sospensione dello stesso da consigliere con il conseguente subentro del consigliere successivamente eletto) non poteva successivamente essere modificata”.

Specificamente, mandai a Roma una comunicazione con la quale segnalavo diversi vizi. Ci fu successivamente tutta la questione di interpretazione autentica e dell’atto amministrativo relativo portato in Consiglio come presa d’atto e anche su quello obiettammo con precisione. In attesa di leggere la sentenza giuridica, quella politica oggi è stata definitivamente emessa”.

Carmen

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