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Isernia, giovane morì dopo una caduta dal lucernaio: condannato il datore di lavoro

La sentenza del tribunale pentro. Il titolare della ditta dovrà anche risarcire i familiari del 24enne


ISERNIA. Condannato per omicidio colposo: è stata depositata di recente la sentenza del giudice Marina Guenzi del Tribunale di Isernia, emessa nei confronti del titolare di una ditta con sede nella provincia pentra. L’uomo è finito sotto processo a seguito della morte di un dipendente di 24 anni, caduto da un lucernaio.

In sostanza, per il tribunale, l’imputato (presente sul luogo al momento dell’incidente) ha omesso di vigilare e di accertare, prima di procedere all’esecuzione dei lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, che questi ultimi avessero una consistenza e una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e del materiale di impiego.

“Al titolare della ditta – spiega l’avvocato Vincenzo Iacovino, legale della famiglia della vittima insieme ad Andrea Ruggiero – è stato altresì contestato di non aver adottato i necessari appostamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo l’utilizzo di tavole sopra le orditure, sottopalchi e comunque disponendo l’uso effettivo di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Infine è sto contestato al titolare della ditta di non aver disposto che i lavoratori utilizzassero sistemi di protezione individuale idonei ad evitare la possibile caduta dall’alto.

Il tutto causando il decesso del dipendente, assunto con contratto di formazione, che salito sul tetto del capannone calpestava un lucernaio in vetroresina non portante che si sfondava, facendolo precipitare da un ‘altezza di 5 metri con conseguente decesso avvenuto alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale”.

Il Tribunale, esclusa l’abnormità e la non prevedibilità della condotta del dipendente, ha dunque ritenuto responsabile il datore dei lavoro, condannandolo alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi oltre al pagamento delle spese legali.

Il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e anche dell’età della vittima, ha concesso una provvisionale di 100.000 euro, immediatamente esecutiva, a titolo di risarcimento dei danni, in favore del padre e del fratello, che si sono costituiti parti civili.

Infine, il giudice ha ritenuto non ostativo, al danno risarcibile, l’avvenuta erogazione da parte dell’Inail onsiderato che questa non risarcisce tutti i danni morali conseguenti al reato. Danni che ora saranno meglio stimati in sede civile.

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